IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Vista  la  legge  14  maggio  1981,  n. 219, titolo VIII, art. 84,
ultimo comma;
   Vista la delibera CIPE 30 marzo 1989, di  nomina  del  funzionario
incaricato delle operazioni in corso;
   Vista  la  legge  23  dicembre 1993, n. 559, recante la disciplina
della soppressione delle gestioni fuori bilancio;
   Visto in particolare l'art. 2 della citata  legge  n.  559/93  che
detta norme per la chiusura delle gestioni fuori bilancio inerenti il
programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/81;
   Vista  la  delibera  CIPE  16  marzo  1994  di  accettazione delle
dimissioni del funzionario e nomina di un nuovo funzionario;
   Vista la relazione inviata dal funzionario ai  sensi  dell'art.  2
della legge 559/93;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Le  opere  di  cui  agli elenchi allegati A, B e C sono trasferite
entro  il  30  giugno  1995  ai  comuni,  agli  enti  ed  alle  altre
amministrazioni   a  fianco  di  ciascuna  opera  indicati,  i  quali
subentrano, in tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  al
funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio, di cui all'art.
2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
   La  provvista  finanziaria  indicata  a  fianco  delle opere quale
importo da liquidare, nei suddetti elenchi  allegati,  e'  trasferita
nell'importo  residuo  all'atto  del trasferimento, al comune o altro
ente o amministrazione competente ed e' da questi utilizzata ai  fini
della   chiusura,  con  i  rispettivi  consorzi  realizzatori,  della
contabilita'  finale  concernente  il  complesso   degli   interventi
affidati con la relativa convenzione e con eventuali atti aggiuntivi.