Con  decreto  ministeriale  in  data 4 novembre 1994, n. 91301, e'
stata   accertata,   nell'associazione   "Apofruit",   partita    IVA
00127740405,  con  sede in Cesena (Forli'), via Ravennate n. 1345, la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622
e dal relativo regolamento di  esecuzione  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  165  del 21 febbraio 1968, nonche'
dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.
   La  predetta  associazione  e'  iscritta  al  n.  173  dell'elenco
nazionale  delle  organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui
all'art.  5  della  citata  legge  e,  ad  essa  e'  riconosciuta  la
personalita'  giuridica  di  diritto  privato  a  norma del combinato
disposto degli articoli 7 e 12 della legge  n.  674  del  20  ottobre
1978.
   Con  decreto  ministeriale  in  data 4 novembre 1994, n. 91300, e'
stato accertato che l'Associazione  produttori  ortofrutticoli  della
marca  trivigiana  -  Soc.  coop. a r.l., con sede in Mogliano Veneto
(Treviso), via Marconi n. 47, ha aderito all'Associazione  produttori
ortofrutticoli  Veneto-Friulana  -  Soc.  coop. a r.l. e pertanto non
sussistono i requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622  e
dal  relativo  regolamento  di  esecuzione  emanato  con  decreto del
Presidente della Repubblica n. 165  del  21  febbraio  1968,  nonche'
dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.
   La  predetta  associazione  e'  cancellata  dal  n. 22 dell'elenco
nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli,  di  cui
all'art.   5   della  citata  legge  e  pertanto  viene  revocata  la
personalita' giuridica di  diritto  privato  a  norma  del  combinato
disposto  degli  articoli  7  e  12 della legge n. 674 del 20 ottobre
1978.
   Con decreto ministeriale in data 4 novembre  1994,  n.  91299,  e'
stato accertato che i soci dell'associazione denominata "A.P.O.", con
sede  in  Cesena  (Forli'),  via  Renato Serra n. 14, si sono riuniti
nella   cooperativa   Apofruit   con   sede    in    Cesena,    socia
dell'associazione  medesima  e  pertanto  non  sussistono i requisiti
previsti  dalla  legge  27  luglio  1967,  n.  622  e  dal   relativo
regolamento  di  esecuzione  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 165 del 21 febbraio  1968,  nonche'  dall'art.  13  del
regolamento CEE n. 1035/72.
   La  predetta  associazione  e'  cancellata  dal  n.  2 dell'elenco
nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli,  di  cui
all'art.   5   della  citata  legge  e  pertanto  viene  revocata  la
personalita' giuridica di  diritto  privato  a  norma  del  combinato
disposto  degli  articoli  7  e  12 della legge n. 674 del 20 ottobre
1978.
   Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1994,  n.  91432,  e'
stata  accertata, nell'associazione "Agri sud - Associazione agricola
cantina sociale  a  r.l.",  partita  IVA  00149930885,  con  sede  in
Vittoria  (Ragusa), contrada Palazzello, la sussistenza dei requisiti
previsti  dalla  legge  27  luglio  1967,  n.  622  e  dal   relativo
regolamento  di  esecuzione  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 165 del 21 febbraio  1968,  nonche'  dall'art.  13  del
regolamento CEE n. 1035/72.
   La  predetta  associazione  e'  iscritta  al  n.  174  dell'elenco
nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli,  di  cui
all'art.  5  della  citata  legge  e,  ad  essa  e'  riconosciuta  la
personalita' giuridica di  diritto  privato  a  norma  del  combinato
disposto  degli  articoli  7  e  12 della legge n. 674 del 20 ottobre
1978.