IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la lettera in data 14 dicembre 1994 con la quale il prefetto
di Parma ha trasmesso copia della deliberazione adottata dalla giunta
regionale  in  data  13  stesso  mese,  contenente  la  richiesta  di
dichiarazione  dello  stato di emergenza per il territorio del comune
di  Corniglio  (Parma)  interessato  da  un  movimento   franoso   di
eccezionale gravita' verificatosi in localita' "La Lama";
  Considerato  che, come riferito dalla stessa giunta regionale nella
citata delibera, il movimento franoso in argomento minaccia cinquanta
edifici  abitativi,  cinque  stabilimenti  per  la  lavorazione   del
prosciutto e lo stesso cimitero comunale;
  Ritenuto  che, effettivamente, il fenomeno franoso avanti descritto
determina una situazione estremamente critica con  coinvolgimento  di
strutture  ed  infrastrutture pubbliche, case di civile abitazione ed
opifici industriali e sia tale da legittimare la dichiarazione  dello
stato  di  emergenza  ai  sensi del sopracitato art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
  Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1994 con il  quale,  a
seguito  della  delibera  adottata  dal  Consiglio dei Ministri nella
riunione del 20 dicembre 1994, viene dichiarato, a termine del citato
art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la durata  di  dieci
mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione
venutasi a determinare nel comune di Corniglio (Parma) interessato da
un movimento franoso di eccezionale gravita' in localita' "La Lama";
  Considerato che tale dissesto idrogeologico ha gia'  lesionato  una
casa di civile abitazione, distrutto buona parte di foresta demaniale
e  minaccia  l'incolumita'  di cinquanta edifici abitativi, di cinque
stabilimenti per la lavorazione del prosciutto e lo  stesso  cimitero
comunale;
  Vista  la  summenzionata  delibera  in data 13 dicembre 1994 con la
quale la giunta regionale chiede, tra l'altro,  l'erogazione  di  una
somma  di  lire  3,2  miliardi per la realizzazione dei provvedimenti
ritenuti piu' urgenti, riservandosi di chiedere la ulteriore somma di
lire 1,2  miliardi  per  eventuali  altri  interventi  che  dovessero
rendersi necessari nell'alveo del torrente Parma;
  Attesa,  pertanto,  la necessita' di consentire al presidente della
regione Emilia-Romagna la realizzazione di tutti gli interventi  atti
a  fronteggiare l'emergenza sopraindicata, assegnando, a tale scopo a
favore della regione stessa la somma di lire 3 miliardi;
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito in legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Avvalendosi  dei  poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma tra cui, in particolare, il  decreto  legislativo  18  novembre
1923,  n.  2440,  ed  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e
successive modifiche ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il presidente della  regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzato  a
compiere  tutte  le  opere  e  gli  interventi  urgenti necessari per
fronteggiare ed eliminare la situazione di  rischio  determinatasi  a
seguito  del movimento franoso sito in localita' "La Lama" del comune
di Corniglio (Parma).
  2.  Le  opere  e  gli  interventi di cui al precedente comma 1 sono
dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.