IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come
integrato dall'art. 1  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione  del  decreto  stesso,  che  prevede  il  diritto per gli
stranieri  presenti  sul  territorio  nazionale  alle  cure   urgenti
ospedaliere   per  malattia,  infortunio  e  maternita'  nei  presidi
pubblici e convenzionati;
  Considerato che il richiamato  art.  5  prevede  che  le  rette  di
degenza e le tariffe, che devono essere corrisposte per le suindicate
cure  urgenti  ospedaliere  dai cittadini stranieri non aventi titolo
all'assistenza sanitaria a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
sono  determinate  con  il  provvedimento  di  cui  all'art. 63 della
richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato  dall'art.  15
del   decreto-legge   1   luglio   1980,   n.  285,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;
  Visto il proprio decreto 27 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n.  279
del  26  novembre  1992), con il quale sono state determinate per gli
anni 1991 e 1992 le rette di degenza e le tariffe dovute al  Servizio
sanitario  nazionale  dai  predetti  cittadini  stranieri per le cure
urgenti ospedaliere;
  Vista la nota del  24  febbraio  1994  con  la  quale  il  Servizio
centrale  della programmazione sanitaria ha indicato i costi relativi
alle  giornate  di  degenza  per  l'anno  1993,   e   la   successiva
documentazione  pervenuta in data 8 giugno 1994 per la determinazione
dei costi relativi ai ricoveri diurni (Day Hospital - Day Surgery);
  Ravvisata l'esigenza, anche in vista della attuazione  della  nuova
disciplina  di  determinazione  del  costo delle prestazioni ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  cosi'
come  modificato  dal  decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, di
stabilire le rette e tariffe anche per il 1994, al fine di assicurare
maggiore tempestivita' nella fatturazione delle prestazioni da  parte
delle unita' sanitarie locali;
  Ritenuto,  pertanto,  di stabilire le rette e le tariffe per l'anno
1994,  rivalutando  gli  importi  del  1993  del  tasso  d'inflazione
programmato  per  il  1994,  determinato dal Governo nella misura del
3,5%;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 226,  che
ha provveduto alla soppressione del Consiglio sanitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  rette  di  degenza  relative  alle  prestazioni ospedaliere
urgenti per malattia, infortunio e maternita',  erogate  -  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33  -  ai  cittadini  stranieri  non
aventi   titolo   all'assistenza  sanitaria  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, sono stabilite per gli anni  1993  e  1994  come
segue.
  2.  La  retta  giornaliera  di  degenza  negli  ospedali a gestione
diretta delle unita' sanitarie locali e' determinata nella misura  di
seguito indicata:
    A) Per i ricoveri presso le strutture di alta specialita':
    anno 1993, L. 2.320.000;
    anno 1994, L. 2.400.000.
  Si definiscono strutture di alta specialita': i centri ed i servizi
costituiti  ai sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
e le divisioni ospedaliere (sezioni autonome,  sezioni  aggregate,  o
altra denominazione equivalente, secondo le organizzazioni regionali)
che   svolgono  le  attivita'  di  assistenza  sanitaria  individuate
dall'art. 1 del decreto del Ministro della  sanita'  del  29  gennaio
1992:
   1) emergenze, ivi comprese quelle pediatriche;
   2) grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche;
   3) cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica;
   4)   neurologia  ad  indirizzo  chirurgico,  ivi  compresa  quella
pediatrica;
   5) nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica;
   6) neuro-riabilitazione;
   7)   trapianti   d'organo,   ivi   compresi    il    coordinamento
interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto;
   8) oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica;
   9) pneumologia oncologica;
   10) radioterapia oncologica;
   11) malattie vascolari;
   12) ginecologia oncologica.
    B) Per i ricoveri presso altre strutture:
    anno 1993, L. 540.000;
    anno 1994, L. 560.000.
  3.  La  retta  giornaliera  di  degenza  negli  ospedali pubblici e
privati, convenzionati con le unita' sanitarie locali e dalle  stesse
autorizzati ad erogare prestazioni ospedaliere di pronto soccorso, e'
determinata nella misura di seguito indicata:
    A)  Per  i ricoveri nei presidi e servizi di alta specialita' nei
limiti e secondo quanto sopra specificato:
    anno 1993, L. 2.320.000;
    anno 1994, L. 2.400.000.
    B) Per gli altri ricoveri:
    retta prevista in convenzione.
  4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri
relativi a endoprotesi o  pace-makers,  il  cui  costo  effettivo  e'
addebitato in aggiunta alla diaria di degenza.