IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto per gli stranieri presenti sul territorio nazionale alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternita' nei presidi pubblici e convenzionati; Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza e le tariffe, che devono essere corrisposte per le suindicate cure urgenti ospedaliere dai cittadini stranieri non aventi titolo all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, sono determinate con il provvedimento di cui all'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441; Visto il proprio decreto 27 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 26 novembre 1992), con il quale sono state determinate per gli anni 1991 e 1992 le rette di degenza e le tariffe dovute al Servizio sanitario nazionale dai predetti cittadini stranieri per le cure urgenti ospedaliere; Vista la nota del 24 febbraio 1994 con la quale il Servizio centrale della programmazione sanitaria ha indicato i costi relativi alle giornate di degenza per l'anno 1993, e la successiva documentazione pervenuta in data 8 giugno 1994 per la determinazione dei costi relativi ai ricoveri diurni (Day Hospital - Day Surgery); Ravvisata l'esigenza, anche in vista della attuazione della nuova disciplina di determinazione del costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, di stabilire le rette e tariffe anche per il 1994, al fine di assicurare maggiore tempestivita' nella fatturazione delle prestazioni da parte delle unita' sanitarie locali; Ritenuto, pertanto, di stabilire le rette e le tariffe per l'anno 1994, rivalutando gli importi del 1993 del tasso d'inflazione programmato per il 1994, determinato dal Governo nella misura del 3,5%; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 226, che ha provveduto alla soppressione del Consiglio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Le rette di degenza relative alle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternita', erogate - ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - ai cittadini stranieri non aventi titolo all'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, sono stabilite per gli anni 1993 e 1994 come segue. 2. La retta giornaliera di degenza negli ospedali a gestione diretta delle unita' sanitarie locali e' determinata nella misura di seguito indicata: A) Per i ricoveri presso le strutture di alta specialita': anno 1993, L. 2.320.000; anno 1994, L. 2.400.000. Si definiscono strutture di alta specialita': i centri ed i servizi costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e le divisioni ospedaliere (sezioni autonome, sezioni aggregate, o altra denominazione equivalente, secondo le organizzazioni regionali) che svolgono le attivita' di assistenza sanitaria individuate dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992: 1) emergenze, ivi comprese quelle pediatriche; 2) grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche; 3) cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica; 4) neurologia ad indirizzo chirurgico, ivi compresa quella pediatrica; 5) nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica; 6) neuro-riabilitazione; 7) trapianti d'organo, ivi compresi il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto; 8) oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica; 9) pneumologia oncologica; 10) radioterapia oncologica; 11) malattie vascolari; 12) ginecologia oncologica. B) Per i ricoveri presso altre strutture: anno 1993, L. 540.000; anno 1994, L. 560.000. 3. La retta giornaliera di degenza negli ospedali pubblici e privati, convenzionati con le unita' sanitarie locali e dalle stesse autorizzati ad erogare prestazioni ospedaliere di pronto soccorso, e' determinata nella misura di seguito indicata: A) Per i ricoveri nei presidi e servizi di alta specialita' nei limiti e secondo quanto sopra specificato: anno 1993, L. 2.320.000; anno 1994, L. 2.400.000. B) Per gli altri ricoveri: retta prevista in convenzione. 4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri relativi a endoprotesi o pace-makers, il cui costo effettivo e' addebitato in aggiunta alla diaria di degenza.