IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 febbraio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; Considerato che la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nei diversi settori produttivi si basa attualmente sul costo della provvista obbligazionaria sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene aggiunta una commissione a ristoro degli oneri connessi all'attivita' di intermediazione dalle stesse svolta; Considerato altresi' che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal predetto decreto legislativo n. 385/93, rendono meno significativo e utilizzabile il rendimento delle obbligazioni, non piu' rappresentativo del costo della provvista bancaria; Vista la delibera del 3 marzo 1994, con la quale il CICR ha previsto che: ai fini della determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale dovranno essere utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato; tale criterio di determinazione del tasso di riferimento dovra' essere esteso anche agli altri settori del credito agevolato nei quali il tasso medesimo e' basato sul costo della provvista degli ex istituti di credito speciale; con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, verranno individuati i parametri da adottare per la determinazione dei tassi di riferimento e le connesse modalita' applicative nonche' le modifiche che si rendessero necessarie; Dovendosi procedere alla individuazione dei nuovi parametri da utilizare per la determinazione del tasso di riferimento da applicare nei vari comparti del credito agevolato; Vista la proposta all'uopo formulata dalla Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato e' determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori: a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi; b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO"), per le operazioni oltre i 18 mesi. 2. Il parametro indicato al punto a) e' pari alla media aritmetica semplice tra: il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca d'Italia; la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione. 3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, e' riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo.