IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito  ed
il  risparmio  del  4  febbraio  1977,  e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente i tassi di riferimento  da  applicare  alle
operazioni  di  credito  agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
  Considerato che la determinazione del tasso di riferimento  per  le
operazioni  di  credito  agevolato  nei diversi settori produttivi si
basa attualmente sul costo della provvista obbligazionaria  sostenuto
dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene aggiunta una
commissione   a   ristoro   degli  oneri  connessi  all'attivita'  di
intermediazione dalle stesse svolta;
  Considerato altresi' che l'ampliamento degli strumenti di  raccolta
ed  il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto
dal  predetto   decreto   legislativo   n.   385/93,   rendono   meno
significativo  e  utilizzabile  il rendimento delle obbligazioni, non
piu' rappresentativo del costo della provvista bancaria;
  Vista la delibera del 3  marzo  1994,  con  la  quale  il  CICR  ha
previsto che:
   ai  fini  della  determinazione  del  tasso  di riferimento per le
operazioni di credito  agevolato  nel  settore  industriale  dovranno
essere  utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di
interesse di mercato;
   tale criterio di determinazione del tasso  di  riferimento  dovra'
essere  esteso  anche  agli  altri  settori del credito agevolato nei
quali il tasso medesimo e' basato sul costo della provvista degli  ex
istituti di credito speciale;
   con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su proposta della Banca
d'Italia,  verranno  individuati  i  parametri  da  adottare  per  la
determinazione  dei  tassi  di  riferimento  e  le connesse modalita'
applicative nonche' le modifiche che si rendessero necessarie;
  Dovendosi procedere alla  individuazione  dei  nuovi  parametri  da
utilizare per la determinazione del tasso di riferimento da applicare
nei vari comparti del credito agevolato;
  Vista la proposta all'uopo formulata dalla Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle
leggi  esistenti,  sulle   operazioni   di   credito   agevolato   e'
determinato,  per  quanto attiene al costo di provvista, in relazione
alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati  ai  5  centesimi
superiori:
    a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a
un  anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata
fino a 18 mesi;
    b)  media  mensile  dei  rendimenti  lordi  dei  titoli  pubblici
soggetti  a  tassazione  ("campione  dei  titoli  pubblici soggetti a
tassazione o RENDISTATO"), per le operazioni oltre i 18 mesi.
  2.  Il parametro indicato al punto a) e' pari alla media aritmetica
semplice tra:
   il  rendimento  composto   medio   ponderato   riferito   all'anno
commerciale  dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli
operatori, rilevato in sede  d'asta  nelle  due  emissioni  del  mese
precedente  quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca
d'Italia;
   la media aritmetica semplice del  RIBOR  (Rome  Interbank  Offered
Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e
dall'ATIC,  riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di
stipula dell'operazione.
 3. Il  parametro  indicato  al  punto  b),  reso  noto  dalla  Banca
d'Italia,  e'  riferito  al secondo mese precedente quello di stipula
del contratto e, relativamente alle operazioni di credito  agrario  e
di  credito  fondiario,  al secondo mese precedente quello di stipula
del contratto definitivo.