IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  31 dicembre 1991, n. 431, recante rifinanziamento
delle leggi 22  marzo  1985,  n.  111  e  14  giugno  1989,  n.  234,
concernenti   interventi  a  favore  del  settore  navalmeccanico  ed
armatoriale;
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta  legge  n.
431,  in  base al quale il tasso di interesse dei mutui accesi per la
corresponsione  di  contributi  per   interventi   finalizzati   alla
ristrutturazione    ed    alla    razionalizzazione   delle   imprese
navalmeccaniche nel quadro  del  rilancio  della  politica  marittima
nazionale  non deve essere superiore a quello fissato con decreto del
Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'art. 9 della citata  legge
n.  234/1989,  in  vigore  al  momento  della  stipula  dei  relativi
contratti;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586,  in  base
al  quale  -  in  sostituzione del succitato quarto comma dell'art. 2
della legge n. 431 del 1991 - le condizioni ed il tasso di  interesse
dei   contratti   per   l'accensione  dei  mutui  della  specie  sono
determinati dal Ministero del tesoro;
  Ritenuto di procedere all'individuazione di apposito  parametro  da
utilizzare, al riguardo, per la determinazione del tasso;
  Considerata  l'opportunita'  di individuare la misura di tale tasso
nella media mensile del rendimento  lordo  del  campione  dei  titoli
pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO);
  Acquisito il parere favorevole della Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  tasso da applicare per le operazioni di mutuo di cui alla legge
31 dicembre 1991, n. 431, e' pari alla media mensile  del  rendimento
lordo   del  campione  dei  titoli  pubblici  soggetti  a  tassazione
(RENDISTATO).
  Il parametro di cui al precedente  comma,  reso  noto  dalla  Banca
d'Italia,  e'  riferito  al secondo mese precedente quello di stipula
del contratto.