IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 431, in base al quale il tasso di interesse dei mutui accesi per la corresponsione di contributi per interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale non deve essere superiore a quello fissato con decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'art. 9 della citata legge n. 234/1989, in vigore al momento della stipula dei relativi contratti; Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 586, in base al quale - in sostituzione del succitato quarto comma dell'art. 2 della legge n. 431 del 1991 - le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui della specie sono determinati dal Ministero del tesoro; Ritenuto di procedere all'individuazione di apposito parametro da utilizzare, al riguardo, per la determinazione del tasso; Considerata l'opportunita' di individuare la misura di tale tasso nella media mensile del rendimento lordo del campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO); Acquisito il parere favorevole della Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. Il tasso da applicare per le operazioni di mutuo di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e' pari alla media mensile del rendimento lordo del campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO). Il parametro di cui al precedente comma, reso noto dalla Banca d'Italia, e' riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto.