IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale, e le successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale, ed in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede la individuazione, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata; Viste le circolari numeri 101.266 e 101.267 del 22 luglio 1994, di richiesta dei pareri alle regioni, alle province autonome, ai Consorzi di difesa ed alla loro associazione nazionale (ASNACODI), nonche' ai Consorzi delle societa' di assicurazioni Ciras e Saturno, in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2; Visti i pareri pervenuti; Vista, in particolare, la lettera 4 ottobre 1994, rispettivamente dei consorzi Ciras e Saturno che, nel confermare per il 1995 l'assunzione dei rischi stabiliti per il 1994 si dichiara disponibile ad estendere la copertura assicurativa ad altre avversita' e colture, previo individuazione dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza; Considerato che i Consorzi delle societa' di assicurazioni e l'Associazione dei consorzi di difesa non hanno ancora concordato per il 1995 le tariffe dei premi, l'entita' della franchigia, le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, come previsto dall'art. 9, comma 7, della legge n. 185/1992; Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge, per le avversita' e le colture ammissibili all'assicurazione agevolata non si applicano le altre provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Atteso l'urgenza di provvedere, sulla scorta dei pareri assunti, alla individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1995; Ritenuto di ammettere all'assicurazione agevolata per il 1995 le avversita' e le colture per le quali sono noti i costi assicurativi e le condizioni di polizza applicati nel 1994 nonche' le colture con costi assicurativi similari, con riserva di estendere la copertura ad altri rischi a carico di altre colture e delle strutture, dopo la valutazione dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza che saranno concordati tra i Consorzi delle societa' di assicurazioni e l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa; Decreta: Art. 1. Sono stabiliti nell'allegato elenco, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1995 possono essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 9 della legge n. 185/1992.