IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 25 maggio 1970, n.  364,  istitutiva  del  Fondo  di
solidarieta'  nazionale,  e le successive modifiche e integrazioni di
cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 che ha approvato  la  nuova
disciplina  del  Fondo  di  solidarieta' nazionale, ed in particolare
l'art. 9,  comma  2,  che  prevede  la  individuazione,  con  decreto
ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno
successivo,  degli  eventi,  delle colture e delle fitopatie che, con
riferimento a territori agricoli  omogenei,  possono  essere  ammessi
all'assicurazione agevolata;
  Viste  le circolari numeri 101.266 e 101.267 del 22 luglio 1994, di
richiesta  dei  pareri  alle  regioni,  alle  province  autonome,  ai
Consorzi  di  difesa  ed alla loro associazione nazionale (ASNACODI),
nonche' ai Consorzi delle societa' di assicurazioni Ciras e  Saturno,
in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2;
  Visti i pareri pervenuti;
  Vista,  in  particolare, la lettera 4 ottobre 1994, rispettivamente
dei consorzi  Ciras  e  Saturno  che,  nel  confermare  per  il  1995
l'assunzione dei rischi stabiliti per il 1994 si dichiara disponibile
ad estendere la copertura assicurativa ad altre avversita' e colture,
previo  individuazione  dei  tassi assicurativi e delle condizioni di
polizza;
  Considerato che  i  Consorzi  delle  societa'  di  assicurazioni  e
l'Associazione dei consorzi di difesa non hanno ancora concordato per
il  1995  le  tariffe  dei  premi,  l'entita'  della  franchigia,  le
condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo  peritale,  come
previsto dall'art. 9, comma 7, della legge n. 185/1992;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge,
per  le  avversita'  e  le  colture   ammissibili   all'assicurazione
agevolata  non  si  applicano  le  altre  provvidenze  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale;
  Atteso l'urgenza di provvedere, sulla scorta  dei  pareri  assunti,
alla   individuazione   degli  eventi  e  delle  colture  ammissibili
all'assicurazione agevolata nel 1995;
  Ritenuto di ammettere all'assicurazione agevolata per  il  1995  le
avversita' e le colture per le quali sono noti i costi assicurativi e
le  condizioni  di  polizza applicati nel 1994 nonche' le colture con
costi assicurativi similari, con riserva di estendere la copertura ad
altri rischi a carico di altre colture e  delle  strutture,  dopo  la
valutazione  dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza che
saranno concordati tra i Consorzi delle societa' di  assicurazioni  e
l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  stabiliti  nell'allegato  elenco, con riferimento a territori
agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1995 possono
essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere a),  b)
e c), comma 1, dell'art. 9 della legge n. 185/1992.