Con decreto ministeriale 17 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste e unita' di Trieste, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 17 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 30 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24,8 ore medie settimanali nei confronti di centodieci lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquarantatre unita', per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16014 del 7 ottobre 1994. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.R. - Arte ceramica romana di Angelo Caruso & C., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1994 al 1 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Norasac, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' di Mugnano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartacartex, con sede in Cittaducale (Rieti) e unita' di Cittaducale (Rieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma e unita' di Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati, con sede in Taranto e unita' di Caivano (Napoli), Rutigliano (Bari) e Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15222 del 3 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unita' di Caivano (Napoli), Crotone (Catanzaro), Gallipoli (Lecce), Porto Torres (Sassari), Taranto e uffici di Taranto e Caivano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15235 del 3 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa A & C., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp sistemi, con sede in Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I., con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini Industria, con sede in Roma e unita' di Aprilia (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), cantieri in provincia di Catania e uffici di Palermo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labor, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e unita' di Foiano della Chiana (Arezzo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro trattamenti superficiali, con sede in Marigliano (Napoli) e unita' di Marigliano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995. La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meditele impianti, con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995. La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 giugno 1995. La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e' accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.r.l. Editrice romana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 maggio 1995. A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Editrice romana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre 1993, e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1994, n. 14343. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e' accertata la condizione di crisi di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/81, della ditta S.r.l. Edit Editoriale italiana, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1995. A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edit Editoriale italiana con sede in Roma e unita' di Roma e Milano per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. L'Unita', dal 27 luglio 1994 L'Arca editrice, con sede in Roma e unita' di Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L'Unita', dal 27 luglio 1994 L'Arca editrice, con sede in Roma e unita' di Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno). Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 16 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 16 agosto 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unita' di Foggia. Parere comitato tecnico: seduta del 7 aprile 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unita' di Foggia, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 15 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994, della ditta S.p.a. Meditele impianti, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico: seduta del 17 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meditele impianti, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994, della ditta S.r.l. C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli). Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. I.R.E.M.A.S., con sede in Portici (Napoli) e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.R.E.M.A.S., con sede in Portici (Napoli) e unita' di Salerno, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.r.l. CEI Systems, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. CEI Systems, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEI Systems, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Acierno, con sede in Palermo e unita' di Palermo. Parere comitato tecnico: seduta del 1 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acierno, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1994 con decorrenza 8 agosto 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994, della ditta S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 4 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 4 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale, gia' disposta con effetto dal 1 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 1 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro e unita' di Ferrara, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 29 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994. Contributo addizionale: no - Fallimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e unita' di Terlizzi (Bari). Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e unita' di Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e unita' di Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 25 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa), centri commerciali e magazzini nazionali di Pontedera (Pisa). Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa), centri commerciali e magazzini nazionali di Pontedera (Pisa), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Arcore (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Arcore (Milano), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali. Parere comitato tecnico: seduta dell'8 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 16 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. S.L.M. - Societa' lavorazione metalliche, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita' di S. Bonifacio (Verona). Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.L.M. Societa' lavorazione metalliche, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unita' di S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1995, della ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e unita' Baranzate di Bollate (Milano) e Somma Vesuviana (Napoli), filiali di Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino) e Padova. Parere comitato tecnico: seduta del 30 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), e Somma Vesuviana (Napoli), filiali di Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino) e Padova per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Manifatture Lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Vicenza e unita' di Matelica (Macerata). Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture Lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Vicenza e unita' di Matelica (Macerata), per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture Lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Vicenza e unita' di Matelica (Macerata), per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 24 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Tepor, con sede in Cagliari, unita' di Cagliari e manutenzione impianti SIP. Parere comitato tecnico: seduta del 13 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tepor, con sede in Cagliari, unita' di Cagliari manutenzione impianti SIP, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1993 con decorrenza 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tepor, con sede in Cagliari, unita' di Cagliari manutenzione impianti SIP, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.