IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonche' le norme di attuazione dello stesso art. 3 di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del limite massimo della retribuzione imponibile, delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI); Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, relativo, tra l'altro, alle modifiche dell'aliquota contributiva dovuta all'INPDAI; Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI; Valutate le risultanze annuali di gestione ed il fabbisogno dell'istituto stesso; Ritenuto che si debba procedere, in funzione di un recupero dell'equilibrio finanziario della gestione stessa, all'unificazione delle aliquote contributive per il calcolo dei contributi dovuti all'istituto al maggior valore delle due vigenti al 1 gennaio 1995 sulla retribuzione imponibile, a partire dalla data predetta; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le aliquote contributive per il calcolo dei contributi dovuti all'INPDAI sono unificate al maggior valore delle due aliquote vigenti al 1 gennaio 1995 sulla retribuzione imponibile. 2. L'incremento di aliquota di cui al comma 1 e' ripartito fra datore di lavoro e dirigente di azienda secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1973, n. 44. Roma, 27 dicembre 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GNUTTI