IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai decreti ministeriali del 27 ottore 1990, del 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e dal decreto interministeriale del 17 febbraio 1994: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,653%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,8095%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e' pari al 10,60%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1995 e' pari all'11,40%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO