IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3
il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica
siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 dicembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c)
e' sostituita dalla seguente:
" c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle
associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi
scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo
specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con
decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 373 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 1 del
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 373 (Art. 176 cod. str.) (Pedaggi). - 1. Al
pagamento del pedaggio, quando esso e' dovuto, e degli
oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono
obbligati solidalmente sia il conducente che il
proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi
dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano
le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14
aprile 1910, n. 639, e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia"
e dell'ANAS muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I.
muniti di libretto di circolazione del Ministero della
difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonche' i veicoli
delle associazioni di volontariato e degli organismi
similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso
nell'espletamento del relativo specifico servizio e
provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto
dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;
d) i veicoli con targa V.F.;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso
(autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello
specifico servizio al seguito di autocolonne;
h) i veicoli delle Forze armate negli interventi di
emergenza e in occasione di pubbliche calamita';
i) i veicoli dei funzionari del Ministero
dell'interno, dell'ANAS, della Direzione generale della
M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici,
autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i
trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per
l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10,
comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi
relativi alla tariffa della classe di appartenenza.
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il
conducente e' tenuto a conservare accuratamente il titolo
di transito evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o,
comunque, di danneggiarlo".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 190/1991 (Delega
al Governo per la revisione delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il
Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnalatica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'art. 19-
bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto
dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
Nota all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 373 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 495/1992 si veda in nota al titolo.