IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in societa' per azioni; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' dalle societa' da essi controllate. 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.