IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  dettare  norme
che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in  merito
al pagamento della quota fissa individuale annua di cui  all'articolo
6 del decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I soggetti tenuti alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi  del
versamento della  quota  fissa  individuale  annua  per  l'assistenza
medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge  19  settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.