IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1994. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni.