IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  luglio  1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 521, convertito dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 599;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di utilizzare
contingenti  di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare
la  criminalita'  organizzata  nel territorio della regione Sicilia e
della  regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia
di  Napoli  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di  lotta alla
criminalita'  organizzata,  al  fine  di  conseguire  un piu' diffuso
controllo  dell'ordine  pubblico  e  di  garantire  la  sicurezza dei
cittadini;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rafforzare  talune  strutture e funzioni, al fine di intensificare la
lotta  contro  la  criminalita' organizzata nei settori del controllo
del   traffico   degli   stupefacenti   e  della  salvaguardia  della
trasparenza e buon andamento delle amministrazioni locali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto
con  i  Ministri  delle  finanze, del bilancio e della programmazione
economica e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  1 e dall'articolo 3,
comma  1,  del  decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad
applicarsi  nelle  province  della  Sicilia a decorrere dal 1 gennaio
1995.
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  le  disposizioni  citate  si
applicano,  con  l'osservanza  delle  modalita'  ivi stabilite, nelle
province  della Calabria e nei territori della provincia e del comune
di  Napoli,  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi  di lotta alla
criminalita' organizzata.
  3.  Entro  il  30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per
l'esame   da  parte  delle  competenti  commissioni  parlamentari  un
programma  di  graduale  sostituzione delle Forze armate impegnate in
compiti  di ordine pubblico in Sicilia, in Calabria e nella provincia
di  Napoli,  nonche'  di  potenziamento in uomini e mezzi delle Forze
dell'ordine  al  fine  di  accrescere la capacita' di contrasto della
criminalita'  e  di  rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato
per il controllo del territorio.