IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire, in occasione delle consultazioni elettorali, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di prevenire possibili turbative conseguenti alla diffusione di sondaggi nell'imminenza o nel corso delle votazioni, nonche' di rideterminare gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 gennaio e del 3 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione 1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dai seguenti: "In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.".