IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare interventi finalizzati al disinquinamento ed al risanamento della laguna di Venezia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia', elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresi' variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto. 4. Il sindaco del comune di Venezia puo' concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia puo' ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.".