IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  realizzare
interventi finalizzati al disinquinamento  ed  al  risanamento  della
laguna di Venezia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, dei  lavori  pubblici,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e
gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 10 (Venezia  e  Chioggia).  -  1.  I  comuni  di  Venezia  e
Chioggia,   ad   integrazione   del   'Piano   per   la   prevenzione
dell'inquinamento  ed  il  risanamento   delle   acque   del   bacino
idrografico  immediatamente  sversante  nella  laguna  di   Venezia',
elaborano, entro il 30  giugno  1995,  progetti  di  fognatura  e  di
depurazione delle acque usate provenienti dai centri  storici,  dalle
isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area  lagunare
gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per
le aree sensibili.  Il  comune  di  Venezia  provvede  alla  suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 139. 
   2. I progetti sono approvati dalla regione  Veneto  previo  parere
della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui  all'articolo
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo  4
della legge 8  novembre  1991,  n.  360.  L'approvazione  costituisce
altresi' variante agli  strumenti  urbanistici  generali  e  comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
   3. Negli ambiti indicati nel comma  1,  non  dotati  di  fognature
dinamiche,  e'  consentito  lo   smaltimento   delle   acque   reflue
provenienti  dagli  insediamenti  abitativi  e  a  questi  assimilati
mediante fossa Imhof o  fossa  settica  corrispondenti  ai  requisiti
tecnici approvati dalla regione Veneto. 
   4. Il sindaco del comune di Venezia puo' concedere  contributi  ai
privati per l'esecuzione delle opere di  risanamento  degli  impianti
igienico-sanitari  di  tutte  le  unita'  edilizie  interessate   dai
progetti di intervento,  utilizzando  le  quote  vincolate  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
   5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al  comma  1,
le aziende  artigiane  produttive  devono  avvalersi  di  sistemi  di
depurazione  o  abbattimento  secondo  le  prescrizioni  fornite  dai
comuni. A tal fine le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano
anche alle aziende artigiane  produttive  che  abbiano  presentato  o
presentino  ai  comuni,  entro  il  30  aprile  1994,  un  piano   di
adeguamento degli scarichi le  cui  opere  devono  essere  completate
entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque
non oltre il 30 giugno 1995. Il  sindaco  di  Venezia  puo'  ritenere
criterio preferenziale l'avvenuta presentazione,  alla  data  del  31
gennaio 1994, del suddetto  piano  o  la  completa  esecuzione  degli
interventi in esso previsti. 
   6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi  di
cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali  per  i  reati  di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed  integrazioni.  Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi.".