IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito della disciplina 1. Il Ministero della sanita' e' organizzato per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonche' dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, secondo le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanita': "Art. 2 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero e' articolata in: a) dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 1 ed in numero non superiore a quattro; b) servizi, con compiti strumentali di studio, documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della contabilita'. 2. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri: a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti; b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze: si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi; c) gli uffici costituiscono le unita' operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito; d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure riducendone i tempi. 3. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10. 4. La dotazione organica del Ministero e' rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni di struttura; b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi; c) contenimento della spesa pubblica; d) razionalizzazione dell'organizzazione. 5. Con decreti del Ministro, sono definiti: a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le relative competenze; b) gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi; c) la preposizione dei dirigenti agli uffici e l'assegnazione del personale. 6. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". Note all'art. 1: - Si trascrive l'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266: "Art. 1 (Funzioni del Ministero della sanita'). - 1. Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. 2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie. 3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di: a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente sul territorio nazionale; b) coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale; c) vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7; d) sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti; e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria; f) professioni e attivita' sanitarie". - Si riporta l'art. 18, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo di cui all'art. 19, lettera h), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517: "9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'".