IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,
concernente il riordinamento del Ministero  della  sanita',  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge  23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nel
testo sostituito dall'art. 4  del  decreto  legislativo  23  dicembre
1993, n. 546; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito della disciplina 
  1. Il Ministero della sanita' e'  organizzato  per  lo  svolgimento
delle funzioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, nonche' dall'art. 18, comma 9, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui all'art.  19  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  secondo  le  disposizioni  del
presente decreto. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs. 30  giugno  1993,  n.
          266, sul riordinamento del Ministero della sanita':
             "Art.   2   (Organizzazione   del   Ministero).   -   1.
          L'organizzazione del Ministero e' articolata in:
               a) dipartimenti, in relazione  alle  funzioni  di  cui
          all'art. 1 ed in numero non superiore a quattro;
               b)   servizi,   con  compiti  strumentali  di  studio,
          documentazione, vigilanza sugli enti,  amministrazione  del
          personale e della contabilita'.
             2.  La  costituzione  dei  dipartimenti  e  dei servizi,
          l'individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  e
          delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
          funzione dirigenziale  sono  disposte  con  regolamenti  ai
          sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, sulla base dei seguenti criteri:
               a) la determinazione dei compiti  dei  dipartimenti  e
          dei   servizi   e'   retta   da   criteri  di  omogeneita',
          complementarieta'    e    organicita',    anche    mediante
          l'accorpamento di uffici esistenti;
               b)  l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
          conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
          mutamento delle esigenze: si  adatta  allo  svolgimento  di
          compiti   anche  non  permanenti  e  al  raggiungimento  di
          specifici obiettivi;
               c) gli uffici costituiscono le  unita'  operative  dei
          dipartimenti  e dei servizi e sono istituiti esclusivamente
          nel loro ambito;
               d)  l'ordinamento  complessivo  diminuisce   i   costi
          amministrativi   e   rende   piu'   spedite   le  procedure
          riducendone i tempi.
             3. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie  tutte  le
          disposizioni  normative relative al Ministero ed e' emanato
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per  la
          funzione  pubblica  e con il Ministro del tesoro, entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.
          Le  restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art.
          10.
             4. La dotazione organica del Ministero e'  rideterminata
          con   regolamenti   da   adottare   ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque  non
          superiore  ai  posti  attualmente  coperti,  sulla base dei
          seguenti criteri:
               a) eliminazione delle duplicazioni di struttura;
               b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;
               c) contenimento della spesa pubblica;
               d) razionalizzazione dell'organizzazione.
             5. Con decreti del Ministro, sono definiti:
               a) l'articolazione in uffici dei  dipartimenti  e  dei
          servizi e le relative competenze;
               b)   gli  uffici  con  durata  determinata  o  per  il
          raggiungimento di specifici obiettivi;
               c)  la  preposizione  dei  dirigenti  agli  uffici   e
          l'assegnazione del personale.
             6.  Ogni  tre  anni,  l'organizzazione  del Ministero e'
          sottoposta a verifica, al fine di accertarne  funzionalita'
          ed  efficienza.    Dell'esito  della  verifica  il Ministro
          riferisce alle  competenti  commissioni  della  Camera  dei
          deputati e del Senato della Repubblica".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
          recante   "Razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego" nel testo sostituito dall'art.
          4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive l'art. 1 del D.Lgs. 30  giugno  1993,  n.
          266:
             "Art.  1 (Funzioni del Ministero della sanita'). - 1. Il
          Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative
          riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n.  833,
          e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  in  materia
          sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi  dell'art.  7
          della stessa legge.
             2.   Il   Ministero   partecipa   alla   elaborazione  e
          all'attuazione delle politiche comunitarie.
             3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:
               a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano
          sanitario   nazionale,    definizione    degli    obiettivi
          fondamentali   di   prevenzione,   cura  e  riabilitazione,
          indirizzo del Servizio sanitario nazionale,  determinazione
          dei  livelli  delle prestazioni da assicurare uniformemente
          sul territorio nazionale;
               b) coordinamento del sistema informativo  sanitario  e
          verifica  comparativa  dei costi e dei risultati conseguiti
          dalle regioni e  dalle  strutture  operative  del  Servizio
          sanitario nazionale;
               c)   vigilanza  sulla  conformita'  delle  specialita'
          medicinali  alle   norme   nazionali   e   comunitarie,   e
          regolamentazione  della  materia  farmaceutica tenuto conto
          delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;
               d) sanita'  pubblica,  sanita'  pubblica  veterinaria,
          nutrizione e igiene degli alimenti;
               e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
               f) professioni e attivita' sanitarie".
             -  Si riporta l'art. 18, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.   502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in
          materia  sanitaria  a  norma  dell'art.  1  della  legge 23
          ottobre 1992, n. 421" nel testo di cui all'art. 19, lettera
          h), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517: "9.   L'ufficio  di
          cui  all'art.  4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29,  e'  trasferito  al  Ministero  della
          sanita'".