IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il piano
di risanamento della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria del  servizio  pubblico
radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  trasmette  al  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni, che lo approva con decreto  adottato  di  concerto
con il Ministro del tesoro, un piano  triennale  di  ristrutturazione
aziendale  che  deve  definire  in   dettaglio   gli   obiettivi   di
razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari. 
  2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 4 (Convenzione). - 1. Entro il 31 marzo 1994 e' stipulata una
convenzione tra la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo   ed   il   Ministero    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni, anche al fine di adeguare  la  convenzione  stessa
alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
   2.  La  convenzione  disciplina,  in  attuazione   della   vigente
normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a  carico  della
societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni,
di un contratto  di  servizio  nel  quale  per  ciascun  triennio  e'
indicato l'ammontare  del  canone  di  concessione,  proporzionato  a
quello  sostenuto  dalle  imprese  radiotelevisive  private,  e  sono
individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  fissa  l'adeguamento  annuale  del   sovrapprezzo,
dovuto dagli  abbonati  ordinari  alla  televisione,  del  canone  di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi  o  televisivi  e  del  canone  complessivo
dovuto per l'uso privato di apparecchi  radiofonici  o  televisivi  a
bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri
di produttivita', su obiettivi di qualita' del servizio,  nonche'  su
ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione  aziendale  e
non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di
inflazione programmata. La convenzione prevede altresi'  procedure  e
modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo
tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione
per gli anni 1995-96 sara' ridefinito secondo le determinazioni delle
rispettive leggi finanziarie. 
   3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati  ordinari
alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione
fuori  dall'ambito   familiare   di   apparecchi   radioriceventi   o
televisivi,  il  canone  complessivo  dovuto  per  l'uso  privato  di
apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o  autoscafi
sono fissati  nelle  misure  indicate  nella  tabella  allegata  alla
presente legge. 
   4. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di
servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che  esprime  il
proprio  parere  entro  trenta  giorni.  La  societa'  concessionaria
riferisce  trimestralmente  alla  commissione  sull'attuazione  degli
indirizzi.".