IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 10, n. 2, comma  1,  dell'accordo  tra  la  Repubblica
italiana e la Santa Sede, firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984  e
ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale  prevede  che  i
titoli   accademici   in   teologia   e   nelle   altre    discipline
ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti,  conferiti  dalle
facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Vista l'intesa intervenuta tra le Parti; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note  verbali
tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede  e  la  Segreteria  di
Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25
gennaio 1994, concernente il  riconoscimento  dei  titoli  accademici
conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                     ANDREATTA, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                   COLOMBO, Ministro dell'universita' 
                                        e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994 
  Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 14 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il testo  dell'art.  10  dell'accordo,  con  protocollo
          addizionale, firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che
          approva modificazioni  al  Concordato  Lateranense  dell'11
          febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa  Sede,
          ratificato con legge n. 121/1985, e' il seguente: 
            "Art. 10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari,  le
          accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici
          e  religiosi  o  per   la   formazione   nelle   discipline
          ecclesiastiche,  istituiti  secondo  il  diritto  canonico,
          continueranno   a   dipendere   unicamente   dall'autorita'
          ecclesiastica. 
            2.  I  titoli  accademici  in  teologia  e  nelle   altre
          discipline ecclesiastiche,  determinate  d'accordo  tra  le
          Parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede,
          sono riconosciuti dallo Stato. 
            Sono parimenti riconosciuti i  diplomi  conseguiti  nelle
          Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e  archivistica
          e di biblioteconomia. 
            3. Le nomine dei docenti dell'Universita'  cattolica  del
          Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono  subordinate  al
          gradimento, sotto il profilo  religioso,  della  competente
          autorita' ecclesiastica". 
            Per opportuna informazione si procede alla  pubblicazione
          dello scambio  di  lettere  intervenuto  tra  il  Cardinale
          Segretario di Stato ed  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,     concernenti     il     reciproco     consenso
          all'approvazione dell'intesa: