IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni a sostegno dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri   del   bilancio   e   della    programmazione    economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze,  per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni 
  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE) periodicamente esamina, anche  ai  fini  della  programmazione
delle risorse a sostegno  del  reddito  dei  lavoratori,  l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi  e  alle  aree  territoriali  e
detta, su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, i criteri generali  per  la  gestione  degli  interventi  di
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
  2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  attribuite  al
Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  le  competenze  del
Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
industriale  (CIPI)  in  materia  di  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale. Il comitato tecnico di  cui  all'articolo  19
della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  presieduto  da  un  dirigente
generale del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in
posizione di fuori ruolo,  opera  presso  il  predetto  Ministero  ed
elabora, con periodicita' trimestrale, relazioni sull'andamento degli
interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal
comitato tecnico, riferisce  semestralmente  al  CIPE  sull'andamento
dell'utilizzo  delle  risorse  destinate   al   finanziamento   degli
interventi a sostegno del reddito dei lavoratori. 
  3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale  e'
concesso, con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal
fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della  legge  20  maggio
1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio  provinciale  del  lavoro  e
della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta
del  trattamento,  la  trasmette  immediatamente,  con   le   proprie
valutazioni, al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
nonche' alla commissione regionale per l'impiego perche' questa,  con
l'assistenza tecnica  dell'agenzia  per  l'impiego,  possa  esprimere
motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto
riguardi unita' produttive ubicate in diverse province  della  stessa
regione o in piu' regioni, esso si  svolge,  rispettivamente,  presso
l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione  o  presso
la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. La durata dei programmi di ristrutturazione,  riorganizzazione
o conversione aziendale non puo' essere  superiore  a  due  anni.  Il
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta'  di
concedere due proroghe, ciascuna di durata  non  superiore  a  dodici
mesi,  per  quelli  tra  i  predetti  programmi  che  presentino  una
particolare complessita' in ragione  delle  caratteristiche  tecniche
dei  processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione   della
rilevanza  delle  conseguenze  occupazionali  che   detti   programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed  alla  sua
articolazione sul territorio.". 
  5.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1994,   l'importo   massimo   di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico,  secondo  comma,
della legge 13 agosto 1980, n. 427, e' elevato a L.  1.500.000  lorde
mensili quando la retribuzione di riferimento per  il  calcolo  della
integrazione  medesima,   comprensiva   dei   ratei   di   mensilita'
aggiuntive, e' superiore a L. 2.700.000 mensili. All'articolo  unico,
secondo comma,  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  le  parole
"dell'aumento   dell'indennita'   di   contingenza   dei   lavoratori
dipendenti  maturato  nell'anno  precedente"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "dell'aumento   derivante   dalla   variazione    annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai
e degli impiegati.". 
  6.  Le  disposizioni  in   materia   di   diritto   a   trattamenti
pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  novembre  1992,  n.  438,  e  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  non
si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
dell'articolo  1  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.   384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
ai lavoratori che fruiscono dei  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita'. 
  7. A decorrere dal 1 gennaio 1994  la  disciplina  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  si  applica  ai  dipendenti
delle  imprese  appaltatrici  dei  servizi  di  pulizia,   anche   se
costituite  in  forma  cooperativa  addetti  in  modo  prevalente   e
continuativo  allo  svolgimento   delle   attivita'   appaltate.   Il
trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in  cui  i
predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni
di lavoro ad orario ridotto  in  conseguenza  della  riduzione  delle
attivita'   appaltate   ove   connessa   all'attuazione,   da   parte
dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di  programmi  di
ristrutturazione,  riorganizzazione  o  conversione  aziendale,   che
abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della 
cassa integrazione guadagni 
straordinaria.