IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgera' nella citta' di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della citta' di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate, al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza allo svolgimento del predetto vertice; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della citta' di Napoli, nella quale si svolgera' il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Per le stesse finalita' la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, la somma di lire 35 miliardi. 2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e' istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali. 3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del predetto capitolo 7089 per il medesimo anno, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sara' versata alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. 5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.