IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITA', DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso dalle gru a torre; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, di attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre ed, in particolare, l'art. 7; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 161033 del 17 gennaio 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva n. 87/405/CEE puo' essere concessa a organismi o laboratori di prova in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, pubblicato sul supplemento ordinario n. 34, alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992. 2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, accerta il possesso dei requisiti del richiedente. 3. Qualora l'organismo o il laboratorio di prova che richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari prove necessarie al rilascio della certificazione CEE, debba fare ricorso a terzi, l'autorizzazione e' condizionata alla valutazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 1 anche dei terzi coinvolti. 4. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere l'estensione della autorizzazione alla certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 - limitatamente al punto f - e comma 3.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 428/1990 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 67: "Art. 67 (Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose). - 1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste: 1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente; 2) adeguate misure di vigilanza e controllo; 3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale; 4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti; b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori. 2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore". - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 137/1992, e' il seguente: "Art. 7 (Organismi autorizzati alla certificazione CEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre. 2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi gia' abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza acustica delle gru a torre ed alla conseguente certificazione del tipo. 3. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione vigila sull'attivita' degli organismi autorizzati e puo' procedere a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti. 4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione e' revocata. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, da' comunicazione alla Commissione CEE dell'elenco degli organismi autorizzati, nonche' delle modifiche od eventuali revoche dell'autorizzazione. 6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario. 7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi. 8. Le revoche dei certificati CEE di cui all'art. 4 da parte degli organismi dovranno essere motivate e' comunicate immediatamente agli interessati e all'autorita' di cui al comma 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informera' gli Stati membri e la Commissione CEE". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La direttiva n. 87/405/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 220 dell'8 agosto 1987. - Il D.M. n. 592/1987, concernente "Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili", e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988.