IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse
previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le
rispettive attribuzioni in un unico Istituto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. E' istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria
I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha
sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle
funzioni attribuitegli con criteri di economicita' ed
imprenditorialita'. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni
vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per
l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
(ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti
locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari
e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai
coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro.
2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle
forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sara' disciplinata
con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte
dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato,
mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.
3. L'INPDAP e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e
le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e'
soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite
all'INPDAP.
5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS,
all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti
attivi e passivi ad essi inerenti, nonche' nella titolarita' nei
rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni
effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni
economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio
tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono
ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, ne' azioni dei creditori
delle altre gestioni.
6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni
di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei
rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data
del 18 febbraio 1993, nonche' i beni successivamente acquisiti con le
risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le
spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota
proporzionale al numero degli assicurati.
7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attivita' appartenenti
agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del
18 febbraio 1993, nonche' i beni e le attivita' successivamente
acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni
stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non e' consentito, se non nei
limiti e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti
alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad
altra di beni mobili o immobili, di attivita' o di risorse
finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione
di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attivita'.
8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi
iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali
e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le
variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla e'
innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali,
assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli
iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere
trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad
iscritti a gestioni autonome diverse.
9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attivita' degli
enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le
disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la
rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto
disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1994.