IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e' inserito il seguente: "1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 22
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e ) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita' autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 372/1985 (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica) e' il seguente: "Art. 3. - L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa". - Il D.P.R. n. 39/1991 approva il regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 39/1991, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica). - 1. Alla Sovraintendenza degli speciali servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1, comma 1, e' preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza. 2. Il prefetto di cui al comma 1 esercita, nell'ambito delle speciali attribuzioni relative all'incarico, le potesta' previste dall'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Egli e' preposto alla direzione della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e concorre, tramite la Sovraintendenza stessa, alla pianificazione ed al coordinamento dei servizi generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1. 4. Ha il titolo di prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica. 5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonche' del reggimento Carabinieri guardie della Repubblica. 6. Collabora strettamente e mantiene un continuo collegamento con il Segretario generale e con l'autorita' civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con il consigliere militare del Presidente della Repubblica e con il capo dell'ufficio speciale di sicurezza del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 7. Corrisponde direttamente con i Ministeri e le altre amministrazioni ed enti interessati ed in particolare con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza, nonche' con le autorita' ed i comandi militari delle Forze armate".