IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991,
n. 39;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  preposto  alla  Sovraintendenza,  qualora   perda   la
qualifica  di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale
o per nomina nella magistratura  amministrativa  o  contabile,  resta
legittimato  a  rivestire  l'incarico  sino  alla  fine  del  mandato
presidenziale in corso all'atto della nomina,  subordinatamente  alle
condizioni   ed   alle   autorizzazioni   previste   dall'ordinamento
dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 14 aprile 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1994
  Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 22
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e ) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita'  di  apposita'  autorizzazione  da  parte  della
          legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali  non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge   n.   372/1985
          (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del
          Presidente della Repubblica) e' il seguente:
             "Art.  3. - L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi
          di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica
          sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con i Ministri dell'interno e della difesa".
              -  Il  D.P.R.  n.  39/1991  approva  il regolamento dei
          servizi di protezione e sicurezza  della  Presidenza  della
          Repubblica.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 39/1991, cosi' come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   2  (Prefetto  che  sovraintende  ai  servizi  di
          sicurezza della Presidenza della  Repubblica).  -  1.  Alla
          Sovraintendenza  degli  speciali servizi di sicurezza della
          Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1,
          comma 1, e' preposto un prefetto della Repubblica,  secondo
          quanto  stabilito  dalla  tabella  I,  quadro A, annessa al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          340,  nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
          su proposta del Ministro dell'interno, anche  tra  prefetti
          comandati  o  posti  fuori  ruolo  presso  il  Segretariato
          generale della Presidenza della Repubblica.
             1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza,  qualora  perda
          la   qualifica   di   prefetto   per   passaggio  ad  altra
          amministrazione statale o  per  nomina  nella  magistratura
          amministrativa  o  contabile, resta legittimato a rivestire
          l'incarico sino alla  fine  del  mandato  presidenziale  in
          corso   all'atto   della   nomina,   subordinatamente  alle
          condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento
          dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.
             2. Il prefetto di cui al comma 1  esercita,  nell'ambito
          delle   speciali  attribuzioni  relative  all'incarico,  le
          potesta' previste dall'art. 13 della legge 1  aprile  1981,
          n. 121.
             3. Egli e' preposto alla direzione della Sovraintendenza
          centrale  dei  servizi  di sicurezza della Presidenza della
          Repubblica e concorre, tramite la  Sovraintendenza  stessa,
          alla   pianificazione   ed  al  coordinamento  dei  servizi
          generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1.
             4.  Ha   il   titolo   di   prefetto   direttore   della
          Sovraintendenza  centrale  dei  servizi  di sicurezza della
          Presidenza della Repubblica.
             5. Per l'esercizio delle proprie  attribuzioni  egli  si
          avvale   della  Sovraintendenza  centrale  dei  servizi  di
          sicurezza, nonche' del reggimento Carabinieri guardie della
          Repubblica.
             6.  Collabora  strettamente  e  mantiene   un   continuo
          collegamento  con  il Segretario generale e con l'autorita'
          civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con
          il consigliere militare del Presidente della  Repubblica  e
          con   il   capo  dell'ufficio  speciale  di  sicurezza  del
          Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
             7.  Corrisponde  direttamente con i Ministeri e le altre
          amministrazioni ed enti interessati ed in  particolare  con
          il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri e con il
          Comando generale della Guardia di finanza, nonche'  con  le
          autorita' ed i comandi militari delle Forze armate".