IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  impedire  che
imputati e condannati per gravi reati di criminalita' organizzata,  o
per reati strumentali al  proliferare  della  stessa,  continuino  ad
avere la disponibilita'  di  patrimoni  sproporzionati  all'attivita'
svolta o al reddito dichiarato, pur  quando  non  sono  in  grado  di
giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilita' dei  beni
puo' invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione
di altri reati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992,  n.  356,  e'   sostituita   dalla   seguente:   "Trasferimento
fraudolento di valori".