IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  che  disciplina  il  servizio  di
riscontro presso gli uffici doganali; 
  Visto l'art. 2, lettera r), della legge 10 ottobre  1989,  n.  349,
recante  delega   al   Governo   ad   adottare,   tra   l'altro   per
l'aggiornamento, la  modifica  e  l'integrazione  delle  disposizioni
legislative in materia doganale; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che
conferisce al Ministro delle finanze la  facolta'  di  sopprimere  il
servizio di riscontro per le operazioni doganali eseguite  fuori  del
circuito doganale, nonche' di stabilire in quali  casi  e  con  quali
modalita'  le  relative  attestazioni  debbono  essere  annotate  sui
documenti  e   sui   registri,   anche   avvalendosi   di   procedure
informatizzate; 
  Visto l'art. 3, quinto comma, del suddetto decreto  legislativo  n.
374/1990, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire il  tipo
e la forma dei piombi e degli altri contrassegni per il suggellamento
e l'identificazione delle merci, dei colli e dei mezzi di trasporto; 
  Visto il  decreto  ministeriale  30  giugno  1938  che  approva  le
istruzioni sui registri e  sugli  altri  stampati  per  le  scritture
doganali; 
  Visti gli articoli 3 e 4 del  decreto  ministeriale  6  marzo  1972
recante norme di applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, per la  disciplina  doganale
di taluni prodotti impiegati o consumati in  mare  nell'esercizio  di
particolari attivita'; 
  Rilevata la necessita' di adeguare la regolamentazione del  settore
alla normazione applicabile nel mercato  interno  CEE,  ad  una  piu'
efficiente organizzazione dei servizi ed alla migliore  utilizzazione
delle risorse; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993; 
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 
1988, con nota prot. n. 1657 del 
22 ottobre 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Il servizio di riscontro di cui  all'art.  21  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  si
effettua allo scopo di controllare  la  corrispondenza  dei  colli  e
delle merci  alla  rinfusa  in  uscita  dagli  spazi  doganali,  come
delimitati ai sensi dell'art. 17 del  testo  unico  medesimo,  con  i
documenti doganali od assimilati che li scortano. 
  2. Se i colli e le merci alla rinfusa al momento dell'uscita  dagli
spazi doganali sono trasportati in contenitori  adibiti  al  traffico
internazionale, veicoli o  loro  comparti  sigillati  a  termini  del
successivo art. 4,  ed  identificati  nei  documenti  di  scorta,  il
riscontro e' eseguito nei confronti dei contenitori,  dei  veicoli  e
dei loro comparti. 
  3. Il servizio di riscontro e' eseguito, oltre  che  nelle  ipotesi
previste  dal  secondo  comma  del  citato  art.  21,  anche   quando
l'incompletezza dei dati identificativi figuranti  nei  documenti  di
scorta generi fondati sospetti di irregolarita' dei documenti stessi,
nei casi previsti da leggi speciali nonche'  nei  casi  e  secondo  i
criteri - compreso quello della casualita' - stabiliti  d'intesa  tra
il direttore della  circoscrizione  doganale  ed  il  comandante  del
competente gruppo della Guardia di finanza. E' fatto in ogni caso 
salvo il disposto del comma 3 del medesimo 
art. 21. 
  4. Agli effetti del presente regolamento si considerano  in  uscita
dagli  spazi  doganali,  oltre  alle  merci  avviate   nel   restante
territorio doganale,  anche  quelle  che,  ai  fini  dell'uscita  dal
territorio stesso, vengono immesse nelle vie di percorrenza di cui al
primo  comma  dell'art.  9  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative in materia doganale. 
  5. Si considerano altresi' in uscita dagli spazi doganali le  merci
destinate all'uscita dal territorio doganale  che  vengono  imbarcate
sulle navi e sugli aeromobili in partenza. Detti mezzi  di  trasporto
restano sottoposti a vigilanza fino alla partenza stessa. 
  6. Il servizio di riscontro e' anche espletato nei confronti  delle
merci provenienti dalle zone franche e  dai  depositi  franchi,  come
definiti dal regolamento CEE n. 2504/88  del  Consiglio  in  data  25
luglio 1988, nonche' dalle basi operative a terra di cui all'art. 132
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale.
E' altresi' espletato nei confronti delle merci che,  dal  territorio
doganale, vengono immesse in dette zone, depositi e basi operative. 
 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali, regolamenti, per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            -  L'art.  21  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  come
          modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 77,  e'
          cosi' formulato: 
            "Art.  21  (Servizio  di  riscontro).  -  Ai  valichi  di
          confine,  ai  varchi  dei  territori  extradoganali  e  dei
          recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e  dei
          depositi  franchi  i  militari  della  Guardia  di  finanza
          procedono al riscontro sommario  ed  esterno  dei  colli  e
          delle merci alla rinfusa, allo  scopo  di  controllarne  la
          corrispondenza  rispetto  ai  documenti  doganali  che   li
          scortano e di provvedere agli altri  adempimenti  demandati
          ai  militari  stessi  dalle  disposizioni  in  vigore.   Il
          servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle
          merci oggetto di operazioni doganali,  negli  altri  luoghi
          ove si compiono tali operazioni,  a  bordo  delle  navi  in
          sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di  approdo
          marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine  e  dei
          canali interni, a bordo degli  aeromobili  in  sosta  negli
          aeroporti,  nonche'  presso  le  stazioni  ferroviarie   di
          confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti
          di approdo e negli scali aeroportuali  durante  il  carico,
          l'imbarco o il trasbordo delle  merci  su  treni,  navi  ed
          aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco  da  detti
          mezzi di trasporto.  I  militari  addetti  al  servizio  di
          riscontro hanno facolta' di  prescindere  dall'eseguire  il
          riscontro, ovvero di limitarlo ad una  parte  soltanto  del
          carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il  riscontro
          stesso quando ne siano  espressamente  richiesti  dal  capo
          dell'ufficio doganale, o dai funzionari addetti alle visite
          di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.  Se
          non  emergono  discordanze  o,  comunque,  non   sussistono
          fondati sospetti di irregolarita', i militari della Guardia
          di finanza, appongono sui  documenti  doganali,  quando  e'
          prescritta, l'attestazione di riscontro; in  caso  diverso,
          inoltrano  immediatamente  motivata   richiesta   al   capo
          dell'ufficio doganale od a chi per esso affinche'  in  loro
          presenza la merce sia sottoposta  a  visita  di  controllo.
          Qualora i militari della guardia  di  finanza,  avvalendosi
          della facolta' di cui al secondo  comma,  non  eseguano  il
          riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione
          sul documento doganale  nei  casi  in  cui  sia  prescritta
          l'attestazione  di  riscontro.  La   predetta   annotazione
          sostituisce  a  tutti   gli   effetti   l'attestazione   di
          riscontro. 
            Gli  adempimenti  previsti  dai  commi  precedenti  e  le
          relative annotazioni nel registro di riscontro non  vengono
          effettuati presso gli uffici di  passaggio  quali  definiti
          dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal  Consiglio  dei
          Ministri delle  Comunita'  europee  il  13  dicembre  1976,
          nell'art.  11,  lettera  d),  limitatamente  ai   trasporti
          vincolati al regime di  transito  comunitario.  Tuttavia  i
          militari della Guardia di  finanza,  quando  nell'esercizio
          del  servizio  di  vigilanza  hanno  fondato  sospetto   di
          irregolarita', inoltrano immediatamente motivata  richiesta
          al capo dell'ufficio doganale o a chi per  esso,  affinche'
          in loro presenza  la  merce  sia  sottoposta  a  visita  di
          controllo". 
            - Il testo  dell'art.  2,  lettera  r),  della  legge  10
          ottobre 1989, n. 349, e' il seguente: " r) il  servizio  di
          riscontro sara' mantenuto,  in  armonia  con  la  normativa
          comunitaria,  presso  le  dogane  di   confine,   portuali,
          aeroportuali  e  presso  le  dogane  interne  di   maggiori
          dimensioni e potra'  essere  soppresso  per  le  operazioni
          doganali fuori circuito e negli altri casi in  cui  non  ne
          ricorra la necessita'". 
            - Il testo dell'art. 2  del  D.Lgs.  n.  374/1990  e'  il
          seguente: 
            "Art. 2 (Servizio di riscontro).  -  1.  Il  servizio  di
          riscontro sara' effettuato nei casi e secondo le  modalita'
          fissate dall'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43;  il
          servizio di riscontro potra'  essere  effettuato  anche  in
          caso  di   incompletezza   o   di   fondato   sospetto   di
          irregolarita' dei documenti doganali. 
            2. Il Ministro delle finanze, con proprio  decreto,  puo'
          stabilire la soppressione del servizio di riscontro per  le
          operazioni doganali fuori circuito, salve le operazioni  di
          polizia tributaria, nonche' negli altri casi in cui non  ne
          ricorra la necessita', avuto riguardo al luogo  in  cui  lo
          stesso puo' essere espletato, alla  destinazione  conferita
          alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale  delle  stesse;
          il Ministro delle finanze puo', inoltre, stabilire in quali
          casi e con quali modalita'  le  attestazioni  di  riscontro
          devono essere annotate sui documenti e sui registri,  anche
          avvalendosi di procedure informatizzate". 
            - Il testo dell'art. 3, quinto comma, del medesimo D.Lgs.
          n. 374/1990 e' il seguente: 
            "Art. 3 (Liquidazione e riscossione dei diritti  e  delle
          spese). - 1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e
          riscossi  secondo  le   norme   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative e in materia  doganale,  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale, salvo
          che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li
          riguardano. 
            2.  I  dazi,  i   prelievi   e   le   altre   imposizioni
          all'importazione   ed   all'esportazione    previsti    dai
          regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi
          secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonche', ove
          questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri  o
          comunque non provvedano, secondo le norme del  testo  unico
          delle  disposizioni  legislative   in   materia   doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973,  n.  43,  e  delle  altre  leggi  in  materia
          doganale. 
            3. Le disposizioni del  presente  articolo  si  osservano
          anche per quanto concerne  i  rimborsi,  gli  sgravi  ed  i
          recuperi dei diritti doganali. 
            4.  Oltre  ai  diritti  suddetti,  sono  a   carico   del
          contribuente le spese per l'applicazione  di  piombi  o  di
          altri contrassegni alle merci, ai colli che le  contengono,
          ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc. 
            5. Con decreto del Ministro delle finanze sono  stabiliti
          il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi
          in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la  loro
          applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. 
            6. Sono anche a carico del contribuente  i  corrispettivi
          del    costo    dei    servizi    resi    dal     personale
          dell'amministrazione finanziaria per operazioni compiute  a
          richiesta, fuori dell'orario di cui al comma 1 dell'art.  1
          o fuori del circuito doganale. Sono altresi' a  carico  del
          contribuente le  spese  per  il  compimento  di  lavori  di
          facchinaggio da parte  del  personale  addetto,  secondo  i
          regolamenti e le tariffe locali, nonche' ogni  altra  spesa
          ed indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o
          di regolamento. 
            7. I diritti di ogni sorta  e  le  spese  debbono  essere
          pagati prima  del  rilascio  delle  merci  da  parte  della
          dogana, salvo che, se conseguito  dalle  vigenti  norme  di
          legge o di regolamento, sia stata prestata idonea  garanzia
          per il loro soddisfacimento". 
            - Il  D.M.  30  giugno  1938,  concerne  "Istruzioni  sui
          registri e sugli altri stampati per le scritture doganali". 
            - Il testo degli articoli 3 e 4 del D.M.  6  marzo  1972,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  82  del  27  marzo
          1972, e' il seguente: 
            "Art. 3. - I prodotti destinati ad  essere  impiegati  in
          mare  devono   essere   scortati,   all'atto   della   loro
          introduzione nelle basi operative  a  terra,  da  documenti
          doganali validi per l'uscita  dal  territorio  doganale,  a
          seconda dei  casi,  in  esportazione  ovvero  in  transito,
          rispedizione o riesportazione. 
            Ai varchi delle basi operative i militari  della  guardia
          di finanza procedono al riscontro sommario ed  esterno  dei
          carichi  in  entrata  nelle  basi  stesse,  apponendo   sui
          documenti anzidetti le prescritte attestazioni  comprovanti
          l'uscita dal territorio doganale, e provvedono  agli  altri
          adempimenti ad essi demandati. 
            Le disposizioni dei precedenti  commi  non  si  applicano
          relativamente ai prodotti  che,  dopo  l'impiego  in  mare,
          vengono reintrodotti nelle basi operative". 
            "Art. 4. - I prodotti destinati ad  essere  impiegati  in
          mare che vengono estratti  dalle  basi  operative  a  scopo
          diverso da quello dell'inoltro  in  mare  per  il  previsto
          impiego sono  considerati,  agli  effetti  doganali,  merci
          arrivate dall'estero in territorio doganale e devono essere
          assoggettati,  prima  dell'estrazione,  ad  un  appropriato
          regime doganale. 
            Ai varchi delle basi operative i militari  della  Guardia
          di finanza procedono al riscontro sommario ed  esterno  dei
          carichi in uscita dalle basi stesse e provvedono agli altri
          adempimenti ad essi demandati. 
            In caso di nazionalizzazione dei  prodotti  anzidetti,  i
          diritti doganali sono liquidati secondo la qualita'  ed  il
          valore risultanti all'atto dell'estrazione. 
            Le disposizioni dei precedenti commi si  applicano  anche
          qualora l'estrazione riguardi i prodotti che dopo l'impiego
          in mare sono stati reintrodotti nelle basi operative ovvero
          riguardi i rottami ed i residui dei prodotti che sono stati
          sottoposti  a  manipolazioni  o  lavorazioni   nelle   basi
          operative". 
            - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 2  febbraio  1970,  n.
          62, e' il seguente: 
            "Art.  10  (Prodotti  impiegati  o  consumati   in   mare
          nell'esercizio di particolari attivita'). - Le disposizioni
          del presente articolo si applicano anche per le  operazioni
          di imbarco che alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto  non  risultano  ancora   definite   agli   effetti
          doganali, purche' siano state eseguite con l'adozione delle
          medesime cautele stabilite con il decreto di cui  al  comma
          precedente". 
          Note all'art. 1: 
             - Per l'art. 21 del D.P.R. n. 43/1973 si  veda  in  nota
          alle premesse. 
             - L'art. 17 del medesimo  D.P.R.  n.  43/1973  e'  cosi'
          formulato: 
             "Art. 17 (Spazi  doganali).  -  Sono  spazi  doganali  i
          locali in cui funziona un servizio di  dogana,  nonche'  le
          aree sulle quali la dogana  esercita  la  vigilanza  ed  il
          controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo  della
          Guardia di finanza. 
             La delimitazione  degli  spazi  doganali  e'  stabilita,
          tenendo  conto  della  peculiare  situazione  di   ciascuna
          localita', dai competenti organi  doganali  e  deve  essere
          approvata dal Ministero delle finanze". 
             - Il testo dell'art. 9, comma primo, del predetto D.P.R.
          n. 43/1973 come modificato dal D.P.R.  8  maggio  1985,  n.
          254, e' il seguente: 
             "Art.  9  (Istituzione,  soppressione  e  determinazione
          delle  competenze  delle  dogane).  -  Il  Ministro   delle
          finanze, con propri decreti,  stabilisce:  i  compartimenti
          doganali, le circostanze doganali, le dogane  principali  e
          le dogane secondarie  a  ciascuna  di  esse  aggregate,  le
          sezioni  doganli,  i  posti  doganali   ed   i   posti   di
          osservazione;  la  categoria  di  ciascuna  dogana   e   la
          competenza  per  materia  di  quelle  di  seconda  e  terza
          categoria; i punti della linea doganale da  attraversare  e
          le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed  il
          competente ufficio doganale per l'entrata  e  per  l'uscita
          delle merci; il periodo di funzionamento delle  sezioni  di
          cui al penultimo comma dell'art. 7. 
             Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e
          dei posti di osservazione sono  stabilite,  nei  limiti  di
          competenza della dogana dalla  quale  dipendono,  dal  capo
          della circoscrizione doganale. 
             I controlli e le  formalita'  di  frontiera  relativi  a
          merci  e  veicoli  viaggianti  sotto   determinati   regimi
          doganali  aventi   determinate   destinazioni   geografiche
          possono essere ripartiti  selettivamente,  secondo  criteri
          prestabiliti con decreti del Ministro  delle  finanze,  tra
          piu' uffici doganali di frontiera operanti  nella  medesima
          area di confluenza  delle  correnti  di  traffico  o  nella
          stessa zona portuale, al fine di assicurare lo  scorrimento
          dei traffici internazionali. 
             La istituzione di una  sezione  doganale,  quando  viene
          richiesta da un  ente  od  impresa  nel  proprio  esclusivo
          interesse,  e'  subordinata  all'impegno   da   parte   del
          richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a
          sede dell'ufficio nonche' di assumere a proprio  carico  le
          spese di impianto e di esercizio dei servizi  necessari  ad
          assicurare l'agibilita' della sezione stessa". 
             - Il regolamento CEE  n.  2504/88,  relativo  alle  zone
          franche ed ai depositi franchi, e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/225 del  15
          agosto 1988. 
             - Il testo dell'art. 132 del citato D.P.R. n. 43/1973 e'
          il seguente: 
             "Art.  132  (Prodotti  impiegati  o  consumati  in  mare
          nell'esercizio di particolari attivita'). - I macchinari, i
          materiali  e  gli  altri  prodotti  destinati   ad   essere
          impiegati  o  consumati  in  mare,  fuori  del   territorio
          doganale,  nelle  attivita'  di  prospezione,   ricerca   e
          coltivazione  di  giacimenti  sottomarini  di   idrocarburi
          liquidi e gassosi e di  altre  sostanze  minerali,  nonche'
          nella  costruzione  ed  installazione  di  opere  fisse   e
          relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo  scarico
          di navi, nella posa e riparazione di  cavi  o  tubazioni  e
          nelle operazioni di ricupero marittimo,  sono  considerati,
          agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o
          rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva,  se
          nazionali   o   nazionalizzati,   anche   quando    vengono
          direttamente avviati nelle zone di impiego  su  natanti  di
          stazza netta non superiore a  cinquanta  tonnellate  ovvero
          quando, in attesa dell'imbarco,  vengono  introdotti  nelle
          basi operative a terra delle imprese che eseguono i  lavori
          predetti. 
             Nelle basi operative a  terra  e'  consentito  procedere
          alla manipolazione, allo assiemaggio, alla  riparazione  ed
          alla lavorazione dei macchinari, materiali  e  prodotti  di
          cui al comma precedente. 
             Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le
          finanze, con proprio decreto, stabilisce le  modalita'  per
          la istituzione e la gestione delle basi operative a  terra,
          disciplina  il  movimento  dei  macchinari,   materiali   e
          prodotti di cui al primo comma fra le basi  predette  ed  i
          luoghi di imbarco e sbarco nonche' fra  tali  luoghi  e  le
          zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi  per  la
          vigilanza.