IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina il servizio di riscontro presso gli uffici doganali; Visto l'art. 2, lettera r), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di sopprimere il servizio di riscontro per le operazioni doganali eseguite fuori del circuito doganale, nonche' di stabilire in quali casi e con quali modalita' le relative attestazioni debbono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate; Visto l'art. 3, quinto comma, del suddetto decreto legislativo n. 374/1990, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire il tipo e la forma dei piombi e degli altri contrassegni per il suggellamento e l'identificazione delle merci, dei colli e dei mezzi di trasporto; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1938 che approva le istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 6 marzo 1972 recante norme di applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, per la disciplina doganale di taluni prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attivita'; Rilevata la necessita' di adeguare la regolamentazione del settore alla normazione applicabile nel mercato interno CEE, ad una piu' efficiente organizzazione dei servizi ed alla migliore utilizzazione delle risorse; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1657 del 22 ottobre 1993; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Il servizio di riscontro di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si effettua allo scopo di controllare la corrispondenza dei colli e delle merci alla rinfusa in uscita dagli spazi doganali, come delimitati ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, con i documenti doganali od assimilati che li scortano. 2. Se i colli e le merci alla rinfusa al momento dell'uscita dagli spazi doganali sono trasportati in contenitori adibiti al traffico internazionale, veicoli o loro comparti sigillati a termini del successivo art. 4, ed identificati nei documenti di scorta, il riscontro e' eseguito nei confronti dei contenitori, dei veicoli e dei loro comparti. 3. Il servizio di riscontro e' eseguito, oltre che nelle ipotesi previste dal secondo comma del citato art. 21, anche quando l'incompletezza dei dati identificativi figuranti nei documenti di scorta generi fondati sospetti di irregolarita' dei documenti stessi, nei casi previsti da leggi speciali nonche' nei casi e secondo i criteri - compreso quello della casualita' - stabiliti d'intesa tra il direttore della circoscrizione doganale ed il comandante del competente gruppo della Guardia di finanza. E' fatto in ogni caso salvo il disposto del comma 3 del medesimo art. 21. 4. Agli effetti del presente regolamento si considerano in uscita dagli spazi doganali, oltre alle merci avviate nel restante territorio doganale, anche quelle che, ai fini dell'uscita dal territorio stesso, vengono immesse nelle vie di percorrenza di cui al primo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. 5. Si considerano altresi' in uscita dagli spazi doganali le merci destinate all'uscita dal territorio doganale che vengono imbarcate sulle navi e sugli aeromobili in partenza. Detti mezzi di trasporto restano sottoposti a vigilanza fino alla partenza stessa. 6. Il servizio di riscontro e' anche espletato nei confronti delle merci provenienti dalle zone franche e dai depositi franchi, come definiti dal regolamento CEE n. 2504/88 del Consiglio in data 25 luglio 1988, nonche' dalle basi operative a terra di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. E' altresi' espletato nei confronti delle merci che, dal territorio doganale, vengono immesse in dette zone, depositi e basi operative.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali, regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - L'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 77, e' cosi' formulato: "Art. 21 (Servizio di riscontro). - Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. I militari addetti al servizio di riscontro hanno facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale, o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo. Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della Guardia di finanza, appongono sui documenti doganali, quando e' prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facolta' di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro. Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo". - Il testo dell'art. 2, lettera r), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e' il seguente: " r) il servizio di riscontro sara' mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potra' essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessita'". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 2 (Servizio di riscontro). - 1. Il servizio di riscontro sara' effettuato nei casi e secondo le modalita' fissate dall'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; il servizio di riscontro potra' essere effettuato anche in caso di incompletezza o di fondato sospetto di irregolarita' dei documenti doganali. 2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' stabilire la soppressione del servizio di riscontro per le operazioni doganali fuori circuito, salve le operazioni di polizia tributaria, nonche' negli altri casi in cui non ne ricorra la necessita', avuto riguardo al luogo in cui lo stesso puo' essere espletato, alla destinazione conferita alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse; il Ministro delle finanze puo', inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalita' le attestazioni di riscontro devono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate". - Il testo dell'art. 3, quinto comma, del medesimo D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 3 (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese). - 1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative e in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano. 2. I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonche', ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale. 3. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per quanto concerne i rimborsi, gli sgravi ed i recuperi dei diritti doganali. 4. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. 6. Sono anche a carico del contribuente i corrispettivi del costo dei servizi resi dal personale dell'amministrazione finanziaria per operazioni compiute a richiesta, fuori dell'orario di cui al comma 1 dell'art. 1 o fuori del circuito doganale. Sono altresi' a carico del contribuente le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonche' ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento. 7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo che, se conseguito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento". - Il D.M. 30 giugno 1938, concerne "Istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali". - Il testo degli articoli 3 e 4 del D.M. 6 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1972, e' il seguente: "Art. 3. - I prodotti destinati ad essere impiegati in mare devono essere scortati, all'atto della loro introduzione nelle basi operative a terra, da documenti doganali validi per l'uscita dal territorio doganale, a seconda dei casi, in esportazione ovvero in transito, rispedizione o riesportazione. Ai varchi delle basi operative i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei carichi in entrata nelle basi stesse, apponendo sui documenti anzidetti le prescritte attestazioni comprovanti l'uscita dal territorio doganale, e provvedono agli altri adempimenti ad essi demandati. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti che, dopo l'impiego in mare, vengono reintrodotti nelle basi operative". "Art. 4. - I prodotti destinati ad essere impiegati in mare che vengono estratti dalle basi operative a scopo diverso da quello dell'inoltro in mare per il previsto impiego sono considerati, agli effetti doganali, merci arrivate dall'estero in territorio doganale e devono essere assoggettati, prima dell'estrazione, ad un appropriato regime doganale. Ai varchi delle basi operative i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei carichi in uscita dalle basi stesse e provvedono agli altri adempimenti ad essi demandati. In caso di nazionalizzazione dei prodotti anzidetti, i diritti doganali sono liquidati secondo la qualita' ed il valore risultanti all'atto dell'estrazione. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche qualora l'estrazione riguardi i prodotti che dopo l'impiego in mare sono stati reintrodotti nelle basi operative ovvero riguardi i rottami ed i residui dei prodotti che sono stati sottoposti a manipolazioni o lavorazioni nelle basi operative". - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, e' il seguente: "Art. 10 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attivita'). - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le operazioni di imbarco che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano ancora definite agli effetti doganali, purche' siano state eseguite con l'adozione delle medesime cautele stabilite con il decreto di cui al comma precedente". Note all'art. 1: - Per l'art. 21 del D.P.R. n. 43/1973 si veda in nota alle premesse. - L'art. 17 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 e' cosi' formulato: "Art. 17 (Spazi doganali). - Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonche' le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Guardia di finanza. La delimitazione degli spazi doganali e' stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna localita', dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze". - Il testo dell'art. 9, comma primo, del predetto D.P.R. n. 43/1973 come modificato dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254, e' il seguente: "Art. 9 (Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane). - Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circostanze doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganli, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7. Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale. I controlli e le formalita' di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra piu' uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali. La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della sezione stessa". - Il regolamento CEE n. 2504/88, relativo alle zone franche ed ai depositi franchi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/225 del 15 agosto 1988. - Il testo dell'art. 132 del citato D.P.R. n. 43/1973 e' il seguente: "Art. 132 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attivita'). - I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonche' nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti. Nelle basi operative a terra e' consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente. Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalita' per la istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonche' fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.