IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto l'art. 25 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409; 
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1975, n. 854; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; 
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,
sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per  i
beni culturali e ambientali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
costituzione  e  rinnovo  delle  commissioni  di  sorveglianza  sugli
archivi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
            7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' il seguente:
             "Art.  26  (Commissioni  di  sorveglianza). - Presso gli
          uffici      centrali,      interregionali,       regionali,
          interprovinciali  e provinciali delle Amministrazioni dello
          Stato, esclusi i Ministeri  degli  affari  esteri  e  della
          difesa,  e  presso  gli  uffici giudiziari non inferiori ai
          tribunali sono istituite commissioni  di  sorveglianza  sui
          rispettivi  archivi,  composte dal capo dell'ufficio, da un
          suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva  del
          medesimo  ufficio,  che  disimpegna  anche  le  funzioni di
          segretario, dal sovraintendente all'archivio centrale dello
          Stato o dal direttore dell'archivio di Stato competente per
          territorio o da  impiegati  della  carriera  direttiva  dei
          propri   archivi   da   essi  delegati.  E'  compito  delle
          commissioni:
               a) esercitare la sorveglianza  sulla  conservazione  e
          l'ordinamento  degli  archivi  e  sulla tenuta del relativi
          inventari e degli altri strumenti di consultazione;
               b) esercitare le funzioni di commissioni di scarto;
               c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle
          norme dettate dalla commissione per le fotoriproduzioni  di
          cui all'art. 12;
               d)  esercitare  la  preparazione  dei  versamenti  nei
          competenti archivi di Stato.
             Le commissioni  istituite  presso  gli  uffici  centrali
          curano  altresi'  la  compilazione  e  l'aggiornamento  dei
          massimari di scarto.
             Le commissioni sono nominate per un triennio con decreto
          del Ministro da cui  dipende  l'ufficio  interessato  e  si
          riuniscono  almeno  due  volte l'anno e ogni qual volta sia
          richiesto  dal  capo  dell'ufficio  e  dal   rappresentante
          dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
             Per  ogni  seduta  cui  partecipano viene corrisposto ai
          componenti la commissione  un  gettone  di  presenza  nella
          misura  stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa
          spesa fa carico alle amministrazioni presso le  quali  sono
          costituite le commissioni".
             -  Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, e' il seguente:
             "Art. 3. - Per i documenti, prodotti dagli uffici  delle
          amministrazioni  dello  Stato,  l'accertamento della natura
          degli atti non liberamente consultabili e' effettuato dalle
          commissioni di sorveglianza in occasione degli  adempimenti
          di  cui  alla  lettera  d)  dell'art.  25  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.  Il
          provvedimento  definitivo  e'  adottato  dal  Ministro  per
          l'interno, sentito  il  parere  del  Ministro  per  i  beni
          culturali ed ambientali.
             Le  commissioni di sorveglianza, previste dagli articoli
          25  e  27  del  richiamato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409, sono modificate
          nella loro composizione con l'aggiunta di un rappresentante
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  designato  dal
          Ministro per l'interno.
             Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39 e 42 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro
          per  i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici
          da esso dipendenti  provvedono  a  segnalare  al  Ministero
          dell'interno  la presenza di documenti relativi agli ultimi
          70 anni. La determinazione  degli  atti  eventualmente  non
          consultabili  e'  effettuata  dal  Ministro  per l'interno,
          sentito il parere del Ministro  per  i  beni  culturali  ed
          ambientali.
             Le  proposte di scarico di documenti non consultabili di
          cui al precedente art. 1, lettera a), sono inoltrate, per i
          provvedimenti di competenza, al Ministero dell'interno.
             Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data
          di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione
          dei documenti aventi carattere riservato ai sensi del primo
          comma,  dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  settembre  1963, n. 1409, e' effettuata dal
          Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro  per
          i beni culturali ed ambientali".