IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - Il testo della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' il seguente: "CAPO I - Concessione, forme, modalita'. Art. 1. - Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario. Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente. I concessionari, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Art. 2. - Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive. Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate: a) dal sindaco del comune interessato, previa conforme deliberazione del consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune; b) dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattasi di autolinee che colleghino comuni di una stessa provincia, o che colleghino un comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a); c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Alla concessione degli autoservizi di gran turismo o di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti. Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe. Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate. Quando il percorso di una linea da concedersi dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti. Art. 3. - La concessione e' accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la concessione stessa, nonche' gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali. Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il comune, a seconda che trattasi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del comune concedente. Art. 4. - I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa. La registrazione con imposta fissa si applica altresi' a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione. Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente. Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici. Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa. CAPO II - Preferenza, scelta, esclusivita'. Art. 5. - Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione fuori dell'abitato dei comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili): 1 i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici da trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; 2 i concessionari di autoservizi finitimi. La finitimita' va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico ed alla finalita' dei servizi. Quanto le concesioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione gia' esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza. Art. 6. - Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del comune, a seconda della rispettiva competenza: a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi; b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente; c) i concessionari di autoservizi finitimi. Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza: a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente; b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi; c) i concessionari di autoservizi finitimi. Esistendo piu' richiedenti della medesima categoria, la precedenza sara' stabilita dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che: 1 esercitino gia' regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona; 2 siano meglio organizzate cosi' nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario; 3 dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli. Art. 7. - Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante e' demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato. Le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, e' nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco; dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti. Art. 8. - Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli artt. 5 e 6, il Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, puo' disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare. La licitazione e' indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio. In entrambi i casi la gara puo' essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione. Art. 9. - La concessione definitiva puo' avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per i trasporti o del direttore dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita' sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni. Art. 10. - I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusivita' per la linea a loro concessa. Caso per caso, puo' tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno. Il diritto di esclusivita' ha riguardo alle finalita' della linea concessa e non al percorso. Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punto di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalita' e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari. Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estendere il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire. Art. 11. - Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusivita', e' in facolta' del Governo: a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalita'; b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennita', da far carico al concessionario della nuova autolinea. Tale indennita' e' stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso. Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori. CAPO III - Servizi di gran turismo. Art. 12. - I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati. Salvo quanto e' stabilito negli artt. 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalita' indicate nel primo comma. Art. 13. - Il Ministro per le comunicazioni puo' annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera piu' appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito. Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme e le modalita' per l'assegnazione dei premi anzidetti. La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili). CAPO IV Sussidio governativo e canoni postali Art. 14. - Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato puo' accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro. Il sussidio e' dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale e' tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali. Art. 15. - Su conforme parere del Consiglio superiore ai lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo puo': a) essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio; b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni per ragioni di necessita' od urgenza. Art. 16. - I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300. Art. 17. - Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio. Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro. Art. 18. - Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facolta' di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali. Art. 19. - Il pagamento del sussidio governativo puo' essere in tutto od in parte sospeso: a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio; b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarita', debitamente accertate; c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21. CAPO V Vigilanza e facolta' governative Art. 20. - Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato e' anche demandata la vigilanza sui servizi stessi. Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avra' valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizio. I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorita' di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato. Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea. Art. 21. - Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorita' di vigilanza, il Ministero, delle comunicazioni indipendentemente dai provvedimenti stabiliti dagli artt. 19 e 36, puo' escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza ed eventualmente puo' disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degli impianti o del materiale del concessionario. Art. 22. - E' in facolta' del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interresse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso. In tali casi il Ministero delle comunicazioni ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, puo' in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale. Art. 23. - In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati sentita, ove occorra, l'autorita' competente. Art. 24 - Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o piu' linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) puo' accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio, ed ammortamento nella misura e con le modalita' che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilita' di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati. Il Ministero anzidetto puo' sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di piu' autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto e' stabilito nel precedente comma. CAPO VI Garanzia per il servizio tassa di sorveglianza, tariffe ed obblighi vari del concessionario Art. 25. - Durante la concessione non possono essere sequestrate da parte di terzi ne' ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio. Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non puo' comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, ne' puo' il concessionario effettuarne l'alienazione. Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture non e' opponibile ai terzi, nei rappporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione. Art. 26. - I concessionari di autolinee devono corrispondere all'erario una tassa si sorveglianza in ragione di L. 0,012, per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione. Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza e' ridotta alla meta' per la parte di percorrenza che eccede una milione di chilometri all'anno. Art. 27. - Gli orari degli autoservizi nonche' ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dall'autorita' che ha accordato la concessione. Art. 28. - Il concessionario di autolinee e' tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avra' la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali. Art. 29. - Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilita' civili e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi. Art. 30. - I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare immediatamente all'autorita' di vigilanza qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose. CAPO VII Variazione o sostituzione di ditta, cessione, rinunzia risoluzione, revoca, decadenza Art. 31. - Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze. Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione. Art. 32. - E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione dell'autorita' concedente. La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'amministrazione cui spetta accordare la concessione. Art. 33. - Salva sempre la facolta' di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuita', si puo' far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione. Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso. Art. 34. - Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando: a) venga a perdere i requisiti di idoneita' di cui all'art. 1; b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziato, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarita' per cause non dipendenti da forza maggiore; c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali; d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge; e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita' di ordine amministrativo. Nel caso in cui alla lettera a) la decandeza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed e' operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. Art. 35. - Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o deadenza della concessione, il Governo puo' accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni gia' ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneita' morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge. CAPO VIII Sanzioni e disposizioni finali Art. 36. - (Omissis). Art. 37. - Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati: 1 il titolo III, e gli artt. 57, ultimo comma, e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato con regio decreto 29 luglio 1909, n. 710; 2 la parte III del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili; 3 la legge 5 ottobre 1920, n. 1459; 4 il regio decreto 24 aprile 1921, n. 671; 5 il regio decreto 7 maggio 1922, n. 705; 6 il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386; 7 il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443; 8 il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922; ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e' il seguente: "TITOLO I Disposizioni di carattere generale Art. 1. - Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto. TITOLO II Decentramento in materia di ferrovie concesse all'industria privata, tramvie e filovie CAPO I Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie Art. 2. - (Omissis). Art. 3. - Qualora la linea sul quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di piu' Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, e' presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggiore percorso della linea. L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati Art. 4-18. - (Omissis). CAPO II Filovie Art. 19. - (Omissis). TITOLO III Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi CAPO I Funicolari aeree Art. 20. - (Omissis). Art. 21. - In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. La visita di ricognizione, il callaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessita' che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'amministrazione centrale. Art. 22-23. - (Omissis). Art. 24. - L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune e' demandata alla stessa autorita' concedente. L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata con provvedimento Ministeriale e' demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio. L'approvazione delle modalita' di esercizio e del regolamento interno di servizio e', in ogni caso, demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio. Art. 25. - L'approvazione degli orari di cui all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorita' rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato. CAPO II Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia Art. 26-29. - (Omissis). TITOLO IV Decentramento in materia di vie funicolari aeree private per il trasporto di merci Art. 30-43. - (Omissis). Art. 44. - Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a funi di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra. Il sindaco sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo a palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale. TITOLO V Decentramento in materia di autolinee Art. 45-55. - (Omissis). Art. 56. - Sono di competenza degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo: 1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee; 2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie concesse all'industria privata e le localita' servite dalle autolinee predette. TITOLO VI Decentramento in materia di autotrasporti di merci Art. 57-63. - (Omissis). TITOLO VII Decentramento in materia di circolazione stradale Art. 64. - (Omissis). TITOLO VIII Disposizioni comuni e finali Art. 65. - (Omissis). Art. 66. - Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti gia' concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facolta' di provvedere e' stata dalle precedenti norme ad essi devoluta. Art. 67. - I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi, di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una meta' all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra meta' di spettanza dell'Erario per l'attivita' di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti, ai sensi delle disposizioni di legge. Art. 68. - Rimane in ogni caso di competenza del Ministero dei trasporti la concessione dei pubblici servizi di trasporto ai quali, in base alle normative vigenti, sia accordato il concorso dello Stato. Art. 69. - Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita, la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia. Dal parere della Giunta provinciale si puo' prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 70. - I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ha facolta' di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 71. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli". - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980).