IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
771; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere della competente commissione del  Senato  della
Repubblica; 
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente  commissione  della   Camera   dei   deputati   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  scaduto  in
data 6 marzo 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
concessione di autolinee ordinarie di competenza statale. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - Il testo della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' il
          seguente:
                     "CAPO I - Concessione, forme, modalita'.
             Art.  1.  -  Sono soggetti a concessione tutti i servizi
          pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e  pacchi
          agricoli  (autolinee)  di  qualunque natura e durata che si
          effettuino a itinerario fisso, anche se  abbiano  carattere
          saltuario.
             Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata
          idoneita'  morale,  tecnica  e  finanziaria  che  risultino
          associate all'organizzazione sindacale competente.
             I concessionari,  hanno  l'obbligo  di  trasportare  gli
          effetti  postali  su  richiesta  dell'Amministrazione delle
          poste e dei telegrafi.
             Art. 2. - Le concessioni  di  autoservizi  pubblici  per
          viaggiatori,  bagagli  e pacchi agricoli sono provvisorie e
          definitive.
             Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e
          pacchi agricoli sono accordate:
               a) dal sindaco del comune interessato, previa conforme
          deliberazione del consiglio comunale, qualora la  linea  si
          svolga  integralmente  nell'ambito  del  territorio  di  un
          comune;
               b)   dall'ispettorato   compartimentale   o    ufficio
          distaccato  della  motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione, quando trattasi di  autolinee  che  colleghino
          comuni  di una stessa provincia, o che colleghino un comune
          con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino,
          anche se situati in province diverse, o quando trattisi  di
          autolinee  stagionali  di durata non superiore a tre mesi e
          con itinerario diverso da quelli contemplati  alla  lettera
          a);
               c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
             Alla  concessione degli autoservizi di gran turismo o di
          quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso  il
          Ministero dei trasporti.
             Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un
          anno,  salvo  proroga di un altro anno e sono revocabili in
          ogni tempo. In casi eccezionali e  per  particolari  motivi
          valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia
          concesse ulteriori proroghe.
             Le  concessioni  definitive  hanno  la durata massima di
          nove anni e possono essere rinnovate.
             Quando  il  percorso  di   una   linea   da   concedersi
          dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
          motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione o dal
          sindaco  del  comune  interferisca  comunque  con   servizi
          pubblici  di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi
          dallo Stato,  l'istituzione  deve  ottenere  il  preventivo
          assenso del Ministero dei trasporti.
             Art.  3.  -  La  concessione  e'  accordata  in  base ad
          apposito disciplinare comprendente tutte le  condizioni  di
          ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la
          concessione   stessa,  nonche'  gli  obblighi  inerenti  al
          trasporto degli effetti postali.
             Il disciplinare di concessione viene firmato  presso  il
          competente ispettorato compartimentale o ufficio distaccato
          della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
          o presso il comune, a seconda che trattasi  di  concessione
          accordata  con  provvedimento  governativo  o  comunale; la
          firma  deve  essere  autenticata  rispettivamente   da   un
          funzionario  governativo  all'uopo delegato, il quale tiene
          apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore,  o
          dal segretario del comune concedente.
             Art.  4.  -  I  disciplinari  relativi  alla concessione
          definitiva di autolinee sono  soggetti  alla  registrazione
          con imposta fissa.
             La registrazione con imposta fissa si applica altresi' a
          tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda
          ad altri la concessione.
             Gli  atti  di  concessione  provvisoria  sono  esenti da
          registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire
          6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.
             Sono soggetti ad imposta fissa  di  registro  tutti  gli
          atti   con   i   quali  gli  enti  locali  si  obbligano  a
          corrispondere  sussidi   ai   concessionari   dei   servizi
          automobilistici.
             Gli  atti  relativi  al trasporto di effetti postali, da
          effettuare con concessione provvisoria o  definitiva,  sono
          soggetti a registrazione con imposta fissa.
                  CAPO II - Preferenza, scelta, esclusivita'.
             Art. 5. - Per le concessioni provvisorie o definitive di
          autolinee  di  nuova  istituzione  fuori  dell'abitato  dei
          comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine  seguente,
          a  parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero
          delle comunicazioni (Ispettorato generale  delle  ferrovie,
          tranvie ed automobili):
              1  i  concessionari  di  ferrovie,  tramvie,  linee  di
          navigazione  interna  o  di  altri  servizi   pubblici   da
          trasporto  ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee
          concorrenti o che costituiscano una  importante  e  diretta
          integrazione di detti servizi;
              2 i concessionari di autoservizi finitimi.
             La  finitimita'  va  riferita  non  alla  sola materiale
          connessione delle linee, ma alla  loro  interdipendenza  in
          rapporto  al  complesso  economico  ed  alla  finalita' dei
          servizi.
             Quanto le concesioni provvisorie o definitive riguardino
          autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato  del
          comune,  gestite  o  da  gestirsi  a  norma del testo unico
          sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il comune  ha
          diritto  di preferenza, salvo che le autolinee da istituire
          risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione
          gia' esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali  in  tal
          caso spetta la preferenza.
             Art.  6.  -  Per  le concessioni definitive di autolinee
          accordate in via provvisoria,  prima  o  dopo  l'emanazione
          delle  presenti  disposizioni,  hanno diritto di preferenza
          nell'ordine seguente,  a  parita'  di  condizioni  ritenute
          ammissibili  dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato
          compartimentale o ufficio distaccato  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti in concessione, o dal sindaco del
          comune, a seconda della rispettiva competenza:
               a) i concessionari  di  ferrovie,  tramvie,  linee  di
          navigazione  interna  o  di  altri  servizi di trasporto ad
          impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o
          che costituiscano un'importante e diretta  integrazione  di
          detti servizi;
               b)    i    precedenti   concessionari   degli   stessi
          autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente;
               c) i concessionari di autoservizi finitimi.
             Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono
          dopo  l'emanazione  delle  presenti   disposizioni,   hanno
          diritto  di  preferenza  nell'ordine seguente, a parita' di
          condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti
          o dall'Ispettorato  compartimentale  o  ufficio  distaccato
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          o  dal  sindaco  del  Comune,  a  seconda  della rispettiva
          competenza:
               a)   i   precedenti   concessionari    degli    stessi
          autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente;
               b)  i  concessionari  di  ferrovie,  tramvie, linee di
          navigazione  interna  o  di  altri  servizi   pubblici   di
          trasporto  ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee
          concorrenti o che costituiscano una  importante  e  diretta
          integrazione  di detti servizi; anche se in precedenza essi
          abbiano  rifiutato  di  assumere  in  via   provvisoria   o
          definitiva gli autoservizi da concedersi;
               c) i concessionari di autoservizi finitimi.
             Esistendo  piu' richiedenti della medesima categoria, la
          precedenza sara' stabilita dal Ministero  dei  trasporti  o
          dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal
          sindaco  del Comune, a seconda della rispettiva competenza,
          avendo particolare riguardo nella  scelta  a  quelle  ditte
          che:
              1  esercitino  gia' regolarmente altri pubblici servizi
          di trasporto nella stessa zona;
              2 siano  meglio  organizzate  cosi'  nei  riguardi  del
          personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;
              3  dimostrino  di  assumere  altri  oneri  per  opere o
          servizi di interesse locale in connessione con  quelli  dei
          trasporti e siano in grado di soddisfarli.
             Art. 7. - Nei casi in cui venga esercitato il diritto di
          preferenza  di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale
          di pertinenza  del  precedente  concessionario,  che  siano
          stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio
          dal    Ministero    dei    trasporti   o   dall'Ispettorato
          compartimentale o ufficio distaccato  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti in concessione, o dal sindaco del
          Comune, a seconda della rispettiva competenza,  passano  al
          nuovo  concessionario  al  prezzo d'uso stabilito d'accordo
          fra le parti o, mancando l'accordo, a mezzo di un  collegio
          di   tre   arbitri,   i  quali  giudicano  come  amichevoli
          compositori.
             Gli arbitri sono nominati uno da  ciascuna  delle  parti
          entro   il  termine  di  30  giorni  dalla  notifica  della
          richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.
             In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante
          e'   demandata:   per   le   concessioni   accordate    con
          provvedimento  del  sindaco  del  Comune, al presidente del
          tribunale competente per  territorio;  per  le  concessioni
          accordate      con      provvedimento      dell'Ispettorato
          compartimentale o ufficio distaccato  della  motorizzazione
          civile  e dei trasporti in concessione, al presidente della
          Corte  di  appello  competente  per  territorio;   per   le
          concessioni  accordate  con provvedimento del Ministero dei
          trasporti,  al  presidente  del  Consiglio  di  Stato.   Le
          relative spese sono a carico della parte inadempiente.
             Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio,
          e'  nominato:  dal  presidente del tribunale competente per
          territorio quando trattasi  di  concessione  accordata  con
          provvedimento  del  sindaco;  dal presidente della Corte di
          appello  competente  per  territorio  quando  trattasi   di
          concessione  accordata  con  provvedimento dell'Ispettorato
          compartimentale o ufficio distaccato  della  motorizzazione
          civile  e  dei trasporti in concessione; dal presidente del
          Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata
          con provvedimento del Ministero dei trasporti.
             Art. 8. - Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di
          preferenza  di  cui  agli  artt.  5  e  6, il Ministero dei
          trasporti  o  dall'Ispettorato  compartimentale  o  ufficio
          distaccato  della  motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione, o dal sindaco  del  Comune,  a  seconda  della
          rispettiva  competenza,  puo'  disporre  che la concessione
          abbia luogo mediante licitazione privata col sistema  della
          offerta  segreta,  fra  le  ditte  che esso, a suo giudizio
          esclusivo, ritenga di invitare.
             La licitazione e' indetta in base  al  disciplinare  che
          regola  la  concessione  della  linea  e  viene  aperta sul
          ribasso  delle  tariffe  in  caso  di   concessione   senza
          sussidio.
             In  entrambi i casi la gara puo' essere basata anche sul
          miglioramento di altre condizioni della concessione.
             Art.  9.  -  La  concessione   definitiva   puo'   avere
          decorrenza  dal giorno in cui venne effettivamente iniziato
          il servizio o  da  quello  immediatamente  successivo  alla
          scadenza  della precedente concessione definitiva quando, a
          giudizio esclusivo del  Ministro  per  i  trasporti  o  del
          direttore   dall'Ispettorato   compartimentale   o  ufficio
          distaccato  della  motorizzazione  e   dei   trasporti   in
          concessione,  o  del  sindaco  del  Comune, a seconda della
          rispettiva  competenza,  le  imprese  titolari  ne  abbiano
          iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita'
          sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei
          disciplinari delle rispettive concessioni.
             Art.  10.  - I concessionari dei servizi automobilistici
          sussidiati hanno diritto di esclusivita'  per  la  linea  a
          loro concessa.
             Caso  per caso, puo' tale diritto essere accordato anche
          a favore dei concessionari di  linee  automobilistiche  non
          sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il
          Ministero  delle  comunicazioni (Ispettorato generale delle
          ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga opportuno.
             Il diritto di esclusivita' ha  riguardo  alle  finalita'
          della linea concessa e non al percorso.
             Qualora l'utilita' pubblica richieda l'istituzione di un
          servizio  pubblico  automobilistico,  avente in tutto od in
          parte, percorso o punto di contatto in comune con i servizi
          di  cui  ai  precedenti   commi,   il   Ministro   per   le
          comunicazioni  stabilisce,  a  suo  esclusivo  giudizio, le
          modalita' e le norme per regolare i  rapporti  tra  i  vari
          concessionari.
             Il diritto di esclusivita' viene meno nel concessionario
          che,  invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o
          ad estendere il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si
          rifiuti di aderire.
             Art. 11. - Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del regio
          decreto-legge 14 ottobre 1932, n.  1496,  si  faccia  luogo
          alla  sostituzione  di  una  ferrovia  o  tramvia  o  di un
          servizio di navigazione interna con autoservizio  e  questo
          venga  necessariamente  a sovrapporsi ad altro autoservizio
          esistente sullo stesso percorso, accordato con  diritto  di
          esclusivita', e' in facolta' del Governo:
               a)  di prescrivere il divieto di servizio locale sulla
          nuova  autolinea,  per  i  tratti  comuni,  qualora  a  suo
          giudizio  esclusivo,  tale  divieto  non  ne pregiudichi la
          vitalita';
               b) di procedere in  caso  contrario  alla  risoluzione
          della  preesistente  concessione  automobilistica  verso il
          corrispettivo di una giusta indennita', da  far  carico  al
          concessionario della nuova autolinea.
             Tale  indennita'  e' stabilita d'accordo tra lo Stato ed
          il concessionario uscente o, in caso di  dissenso,  da  tre
          arbitri  nominati  uno  dal  Ministero  delle comunicazioni
          (Ispettorato   generale   delle   ferrovie,   tramvie    ed
          automobili),  uno  dal medesimo concessionario ed il terzo,
          cui spetta la presidenza del Collegio, dal  Presidente  del
          Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.
             Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.
                      CAPO III - Servizi di gran turismo.
             Art.  12.  -  I  servizi automobilistici di gran turismo
          hanno  lo   scopo   di   valorizzare   le   caratteristiche
          artistiche,   panoramiche,  storiche  o  altre  particolari
          attrattive dei luoghi da essi collegati.
             Salvo quanto e' stabilito  negli  artt.  5  e  6  per  i
          concessionari  di  ferrovie,  tramvie, linee di navigazione
          interna  o  di  altri  servizi  pubblici  di  trasporto  ad
          impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione
          di  un  servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente
          esercitato  negli  anni  precedenti  e  in  mancanza   chi,
          esercitando   servizi   pubblici  automobilistici  in  zona
          finitima  lo  inquadri   con   questi   per   un   migliore
          raggiungimento delle finalita' indicate nel primo comma.
             Art.  13.  -  Il  Ministro  per  le  comunicazioni  puo'
          annualmente corrispondere speciali premi  agli  autoservizi
          di  gran  turismo  che  si  siano svolti nella maniera piu'
          appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.
             Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le  norme  e
          le modalita' per l'assegnazione dei premi anzidetti.
             La  spesa  occorrente  grava sulle somme stanziate nella
          parte straordinaria dello stato di previsione  della  spesa
          del     Ministero     delle     comunicazioni     (servizio
          dell'Ispettorato  generale  delle  ferrovie,   tramvie   ed
          automobili).
                                    CAPO IV
                     Sussidio governativo e canoni postali
             Art.  14.  -  Per la concessione definitiva di autolinee
          per trasporto di viaggiatori, bagagli  e  pacchi  agricoli,
          non   concorrenti   a   servizi   pubblici   di   trasporto
          preesistenti, lo Stato puo' accordare sussidi fino ad annue
          L. 600 a chilometro.
             Il sussidio e' dato per l'impianto e per  l'esercizio  e
          viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale
          e'  tenuto  conto  di tutti gli oneri e di tutti i proventi
          previsti, esclusi i canoni e  le  spese  per  il  trasporto
          degli effetti postali.
             Art. 15. - Su conforme parere del Consiglio superiore ai
          lavori  pubblici  il sussidio di cui al precedente articolo
          puo':
              a) essere elevato sino ad annue  L.  800  a  chilometro
          quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di
          esercizio;
              b)  essere  accordato  anche  per  periodi di esercizio
          provvisorio   anteriori   alla   data   della   concessione
          definitiva,  nei  casi  di  cui  all'art.  9  ovvero quando
          l'attivazione  del  servizio  sia   stata   richiesta   dal
          Ministero  delle comunicazioni per ragioni di necessita' od
          urgenza.
             Art. 16. - I  canoni  annui  da  corrispondersi  per  il
          trasporto  degli  effetti postali sono commisurati a L. 150
          per chilometro di linea utilizzata per il trasporto  stesso
          fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.
             Qualora  per i trasporti postali l'Amministrazione delle
          poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un
          tratto non superiore a  chilometri  15  e  sul  quale  sono
          effettuate  piu'  di  due  corse  giornaliere  di  andata e
          ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a
          L. 300.
             Art. 17. - Nel sussidio governativo va distinta la quota
          relativa alle spese generali da  corrispondersi  anche  nei
          casi  di  sospensione  del  servizio  per  cause  di  forza
          maggiore, limitatamente al termine massimo di un  semestre,
          dalla quota relativa alle spese di esercizio.
             Entrambe  le  quote  sono  ragguagliate alla percorrenza
          annua in vetture-chilometro.
             Art. 18. - Nei casi  di  sospensione  del  servizio  per
          cause  di  forza  maggiore, l'Amministrazione delle poste e
          dei telegrafi ha facolta' di  sospendere  in  tutto  od  in
          parte  la  corresponsione dei canoni per il trasporto degli
          effetti postali.
             Art. 19. - Il pagamento del  sussidio  governativo  puo'
          essere in tutto od in parte sospeso:
              a)  quando  per  cause non derivanti da forza maggiore,
          debitamente accertate, sia in  tutto  o  in  parte  sospeso
          l'esercizio;
              b)    quando    risulti    compromessa   la   sicurezza
          dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a  ripetute
          e gravi irregolarita', debitamente accertate;
              c)  quando il concessionario non abbia ottemperato alle
          disposizioni di cui all'art. 21.
                                    CAPO V
                       Vigilanza e facolta' governative
             Art.  20.  -  Spetta  al  Ministero  dei  trasporti   ed
          all'Ispettorato  compartimentale o ufficio distaccato della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o  al
          sindaco  del Comune, a seconda che la concessione derivi da
          provvedimento  governativo  o  comunale,  di  impartire  le
          disposizioni  necessarie  per garantire la regolarita' e la
          sicurezza    dell'esercizio    dei     servizi     pubblici
          automobilistici  di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato
          compartimentale o ufficio distaccato e' anche demandata  la
          vigilanza sui servizi stessi.
             Il  sindaco  del  Comune,  nell'impartire,  sia all'atto
          della concessione e sia successivamente, le disposizioni di
          cui  al  precedente  comma,  dovra'   sentire   il   parere
          dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
             Il  parere  del  predetto Ispettorato compartimentale od
          ufficio distaccato avra' valore vincolante  per  quanto  si
          riferisce alla sicurezza dell'esercizio.
             I funzionari dell'Ispettorato hanno facolta' di chiedere
          in   visione  e  di  esaminare  direttamente  i  libri,  le
          contabilita'  e  i  documenti  dell'azienda  relativi  alla
          gestione  del  servizio  ed  hanno  inoltre libero percorso
          sulle vetture  e  libero  accesso  nelle  rimesse  ed  alle
          officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento
          rilasciata dall'Ispettorato medesimo.
             Il  concessionario  ha  l'obbligo  di  ottemperare  alle
          prescrizioni dell'autorita'  di  vigilanza,  di  fornire  a
          questa  tutti  i dati od elementi statistici concernenti il
          servizio e di fare quant'altro  occorra  per  agevolare  ai
          funzionari predetti il proprio mandato.
             Sugli  autoveicoli  delle  linee  ha  posto  gratuito il
          guardafili telegrafico che per ragioni  di  servizio  debba
          percorrere in tutto od in parte la linea.
             Art.  21.  -  Ove  il  concessionario  non ottemperi nel
          termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorita'
          di   vigilanza,   il   Ministero,    delle    comunicazioni
          indipendentemente  dai  provvedimenti stabiliti dagli artt.
          19 e 36, puo' escludere dalla circolazione le vetture  che,
          a  suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie
          garanzie di sicurezza ed  eventualmente  puo'  disporre  la
          sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua
          prosecuzione  in  danno, avvalendosi anche degli impianti o
          del materiale del concessionario.
             Art. 22. - E' in facolta' del Ministero per i  trasporti
          o  dell'Ispettorato  compartimentale  o  ufficio distaccato
          della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione
          o   del  sindaco  del  Comune,  per  quanto  di  rispettiva
          competenza, qualora  a  suo  esclusivo  giudizio  ricorrano
          preminenti  ragioni  di pubblico interresse, di ordinare ai
          concessionari di autolinee variazioni di percorso  a  scopo
          di  coordinamento  con  altri servizi ovvero per allacciare
          centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso.
             In tali casi il Ministero  delle  comunicazioni  ove  si
          tratti   di  autoservizi  sussidiati,  in  attesa  che  sia
          determinata, nelle forme consuete, la misura  del  sussidio
          da  corrispondere  definitivamente per tutta la linea, puo'
          in via provvisoria e  salvo  conguaglio,  assegnare  per  i
          nuovi   tratti   il   sussidio   chilometrico  della  linea
          principale.
             Art.  23.  -  In  caso  di  pubbliche  calamita'  o   di
          interruzione  di servizi pubblici di trasporto per cause di
          forza  maggiore,   il   Ministero   per   i   trasporti   o
          dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
          motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione o del
          sindaco del Comune per  quanto  di  rispettiva  competenza,
          prescindendo  da  ogni formalita' procedurale, puo' imporre
          agli  esercenti   di   servizi   pubblici   automobilistici
          l'obbligo  di  assicurare  le necessarie comunicazioni alle
          condizioni che riterra'  piu'  opportune,  stabilendo,  ove
          occorra,  la  misura  del  corrispettivo da far carico agli
          enti  interessati   sentita,   ove   occorra,   l'autorita'
          competente.
             Art.  24  - Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di
          una stazione ad uso di una o piu'  linee  automobilistiche,
          il  Ministero  delle  comunicazioni  (Ispettorato  generale
          delle ferrovie, tramvie ed automobili)  puo'  accordare  la
          concessione,  e  l'approvazione  da  parte sua del relativo
          progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
             I  concessionari  delle  autolinee  facenti  capo ad una
          stazione  comune  concorreranno  alle  relative  spese   di
          esercizio,  ed ammortamento nella misura e con le modalita'
          che saranno stabilite caso per  caso  dal  Ministero  delle
          comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie
          ed  automobili) tenuto conto delle possibilita' di ciascuna
          azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
             Il Ministero anzidetto puo' sempre rendere  obbligatorio
          l'impianto  e l'uso di una stazione comune nei casi di piu'
          autolinee facenti scalo in  punti  diversi  di  uno  stesso
          centro  abitato  e  regolare il carico delle relative spese
          fra  i   vari   interessati,   avendo   riguardo,   per   i
          concessionari  di  autolinee,  a  quanto  e'  stabilito nel
          precedente comma.
                                    CAPO VI
            Garanzia per il servizio tassa di sorveglianza, tariffe
                      ed obblighi vari del concessionario
             Art. 25. - Durante la  concessione  non  possono  essere
          sequestrate    da   parte   di   terzi   ne'   ceduti   dal
          concessionario, senza il preventivo consenso del  Ministero
          delle  comunicazioni  (Ispettorato generale delle ferrovie,
          tramvie   ed   automobili)   i   sussidi   accordati    per
          l'autoservizio.
             Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre
          in  via  preventiva,  non  puo' comunque essere impedito al
          concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture  adibite
          all'autoservizio,  ne'  puo'  il concessionario effettuarne
          l'alienazione.
             Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture
          non e' opponibile ai terzi, nei rappporti privati fra  loro
          e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta
          speciale  menzione  sul pubblico registro automobilistico e
          sul libretto di circolazione.
             Art.  26.  -  I  concessionari   di   autolinee   devono
          corrispondere  all'erario  una  tassa  si  sorveglianza  in
          ragione di L. 0,012, per ogni chilometro della  percorrenza
          complessiva desunta dagli atti di concessione.
             Per  i  servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che
          si svolgono nell'interno dell'abitato, la  detta  tassa  di
          sorveglianza   e'  ridotta  alla  meta'  per  la  parte  di
          percorrenza che eccede una milione di chilometri all'anno.
             Art. 27. - Gli orari degli autoservizi nonche' ogni loro
          variazione   devono   essere   preventivamente    approvati
          dall'autorita' che ha accordato la concessione.
             Art.  28.  - Il concessionario di autolinee e' tenuto ad
          eseguire i trasporti previsti senza  accordare  preferenze,
          tranne  il  caso  di richieste in eccesso, nel quale devono
          essere preferiti i trasporti a maggiore distanza.  In  ogni
          caso   avra'   la  precedenza  il  trasporto  dei  dispacci
          contenenti corrispondenza e giornali.
             Art.  29.  -  Oltre  agli  oneri  per  le  assicurazioni
          obbligatorie,   stabilite   dalle   leggi   in   vigore,  i
          concessionari  di  autolinee  pubbliche   sono   tenuti   a
          provvedere  alle  assicurazioni contro gli incendi e per le
          responsabilita'  civili e, per quanto riguarda il trasporto
          degli effetti postali, all'assicurazione contro  il  furto,
          la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.
             Art.  30.  -  I concessionari di autolinee sono tenuti a
          comunicare  immediatamente   all'autorita'   di   vigilanza
          qualunque  incidente  si verifichi contro la sicurezza e la
          regolarita' dell'esercizio, anche se non  ne  sia  derivato
          danno alle persone o alle cose.
                                   CAPO VII
            Variazione o sostituzione di ditta, cessione, rinunzia
                        risoluzione, revoca, decadenza
             Art.  31.  -  Qualsiasi  variazione o sostituzione della
          ditta   concessionaria   deve   essere,   ai   fini   della
          concessione,  preventivamente  approvata  dal Ministero dei
          trasporti  o  dall'Ispettorato  compartimentale  o  ufficio
          distaccato  della  motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione o dal sindaco del  Comune,  a  seconda  che  la
          concessione   sia   stata   accordata   con   provvedimento
          governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
             Qualora venga negata l'approvazione,  il  Ministero  dei
          trasporti   o   l'Ispettorato   compartimentale  o  ufficio
          distaccato della motorizzazione civile e dei  trasporti  in
          concessione   o  il  sindaco  del  Comune  ha  facolta'  di
          risolvere la concessione  e  di  disporre  la  restituzione
          della cauzione.
             Art.  32.  -  E'  nulla la cessione della concessione di
          autolinee senza l'approvazione dell'autorita' concedente.
             La  cessione  ad  altri  di   ogni   eventuale   ragione
          dipendente  dalla  domanda  di  concessione,  prima  che la
          concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso  a
          semplice    rinuncia    alla    domanda    nei    confronti
          dell'amministrazione cui spetta accordare la concessione.
             Art. 33. - Salva sempre la facolta' di revoca  da  parte
          del  Governo  nei  casi  in  cui vengano meno le ragioni di
          interesse  pubblico  che  determinarono   la   concessione,
          qualora   d'intesa   col  concessionario  sia  riconosciuta
          l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne
          venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non
          sia possibile ripristinarlo entro un congruo  termine,  con
          sicurezza   di   continuita',   si   puo'  far  luogo  alla
          risoluzione  della  concessione  con   restituzione   della
          relativa cauzione.
             Ove  per  i  motivi  indicati  nel  precedente  comma il
          servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il  Ministero
          delle  comunicazioni  stabilisce, a suo esclusivo giudizio,
          se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad
          aver corso.
             Art. 34. -  Il  concessionario  di  autoservizi  incorre
          nella decadenza della concessione quando:
               a)  venga  a  perdere  i requisiti di idoneita' di cui
          all'art. 1;
               b) non  inizi  l'esercizio  nel  termine  prefisso,  o
          iniziato,  lo  abbandoni  ovvero l'interrompa o comunque lo
          effettui con ripetute e gravi irregolarita' per  cause  non
          dipendenti da forza maggiore;
               c)  si  rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti
          postali;
               d)   ostacoli   provvedimenti   presi   dall'autorita'
          governativa a norma di legge;
               e)   si   renda   responsabile  di  gravi  e  ripetute
          irregolarita' di ordine amministrativo.
            Nel caso in cui alla  lettera  a)  la  decandeza  decorre
          dalla  data  in  cui  il fatto viene accertato; negli altri
          casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due
          successive  diffide  intimate  al  concessionario   ed   e'
          operativa  dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima
          diffida.
             Art.  35.  -  Nel  caso  di  rinunzia,  da   parte   del
          richiedente,  alla domanda di concessione di autoservizi ed
          in  quelli  di  revoca,  risoluzione   o   deadenza   della
          concessione,  il  Governo  puo'  accordare  la  concessione
          medesima, senza nuova  istruttoria,  alle  condizioni  gia'
          ammesse  ed  approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo
          giudizio,  presenti  i  necessari  requisiti  di  idoneita'
          morale,  tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti
          di preferenza a norma di legge.
                                   CAPO VIII
                        Sanzioni e disposizioni finali
             Art. 36. - (Omissis).
             Art. 37. - Con l'entrata in vigore della presente  legge
          restano abrogati:
              1 il titolo III, e gli artt. 57, ultimo comma, e 62 del
          regolamento  per i veicoli a trazione meccanica senza guida
          di rotaie approvato con regio decreto 29  luglio  1909,  n.
          710;
              2  la  parte  III del testo unico delle disposizioni di
          legge per le ferrovie concesse  all'industria  privata,  le
          tramvie  a  trazione  meccanica e gli automobili, approvato
          con regio decreto  9  maggio  1912,  n.  1447,  per  quanto
          riguarda gli automobili;
              3 la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;
              4 il regio decreto 24 aprile 1921, n. 671;
              5 il regio decreto 7 maggio 1922, n. 705;
              6 il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;
              7 il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;
              8 il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922;
          ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei
          precedenti articoli.
             -  Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 giugno 1955, n. 771, e' il seguente:
                                   "TITOLO I
                      Disposizioni di carattere generale
             Art. 1. - Con l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
          presente  decreto e di ogni altra disposizione di legge, in
          quanto compatibile con  le  medesime,  le  attribuzioni  di
          spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli
          seguenti,  sono  devolute agli organi ed agli enti indicati
          negli  articoli  stessi,  i  quali  provvederanno  in   via
          definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.
                                   TITOLO II
                     Decentramento in materia di ferrovie
               concesse all'industria privata, tramvie e filovie
                                    CAPO I
               Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie
            Art. 2. - (Omissis).
             Art.  3.  -  Qualora  la  linea  sul quale devono essere
          eseguiti gli studi rientri  nella  circoscrizione  di  piu'
          Ispettorati  compartimentali  od  uffici  distaccati  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione,  la
          domanda,  con  i  relativi  documenti, e' presentata presso
          l'Ispettorato compartimentale od ufficio  distaccato  nella
          cui  circoscrizione  rientri  il  maggiore  percorso  della
          linea.
             L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il  permesso
          previo  parere  degli  altri Ispettorati compartimentali od
          uffici  distaccati  della  motorizzazione  civile   e   dei
          trasporti in concessione interessati
          Art. 4-18. - (Omissis).
                                    CAPO II
                                    Filovie
            Art. 19. - (Omissis).
                                  TITOLO III
          Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto
                              con trazione a funi
                                    CAPO I
                               Funicolari aeree
             Art. 20. - (Omissis).
             Art.  21.  -  In  ogni caso le concessioni di competenza
          della Provincia  o  del  Comune  possono  essere  accordate
          soltanto  previa approvazione tecnica del progetto da parte
          del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il  parere
          della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
             La  visita  di ricognizione, il callaudo dell'impianto e
          la   vigilanza   tecnica   in   genere   sono    effettuate
          dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo
          i  casi  per  i  quali, in considerazione delle particolari
          caratteristiche  dell'impianto,  la  Commissione   per   le
          funicolari  aeree  e terrestri, in sede di approvazione del
          progetto,  abbia  riconosciuto  la  necessita'   che   tali
          mansioni        vengano        espletate       direttamente
          dall'amministrazione centrale.
             Art. 22-23. - (Omissis).
             Art. 24. -  L'approvazione  degli  orari  per  le  corse
          giornaliere  delle  funicolari aeree concesse all'industria
          privata dal  presidente  della  Giunta  provinciale  o  dal
          sindaco  del  Comune  e'  demandata  alla  stessa autorita'
          concedente.
             L'approvazione degli  orari  per  le  corse  giornaliere
          delle  funicolari  aeree concesse all'industria privata con
          provvedimento  Ministeriale  e'  demandata  all'Ispettorato
          compartimentale  o  ufficio distaccato della motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in  concessione  competente  per
          territorio.
             L'approvazione   delle  modalita'  di  esercizio  e  del
          regolamento interno di servizio e', in ogni caso, demandata
          all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato  della
          motorizzazione   civile  e  dei  trasporti  in  concessione
          competente per territorio.
             Art.   25.   -   L'approvazione   degli   orari  di  cui
          all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo
          trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli  stessi
          alle   autorita'  rispettivamente  competenti,  qualora  le
          medesime  non  abbiano  fatto  pervenire  all'esercente  un
          provvedimento contrario nel termine suindicato.
                                    CAPO II
            Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto
                              a funi senza rotaia
            Art. 26-29. - (Omissis).
                                   TITOLO IV
               Decentramento in materia di vie funicolari aeree
                       private per il trasporto di merci
             Art. 30-43. - (Omissis).
             Art.  44.  - Le domande per la costruzione dei palorci e
          degli impianti di  trasporto  a  funi  di  cui  al  decreto
          ministeriale  12  dicembre  1935,  n.  3584,  devono essere
          indirizzate al sindaco del Comune  nel  cui  territorio  si
          chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.
             Il  sindaco  sentito  il parere tecnico dell'Ispettorato
          compartimentale o ufficio distaccato  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti in concessione, rilascia il nulla
          osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo  a  palorcio
          richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta
          nel succitato decreto ministeriale.
                                   TITOLO V
                     Decentramento in materia di autolinee
             Art. 45-55. - (Omissis).
             Art.   56.   -  Sono  di  competenza  degli  Ispettorati
          compartimentali o uffici  distaccati  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  sempre  che la
          concessione   sia   stata   accordata   con   provvedimento
          governativo:
              1)  gli assensi per l'intensificazione dei programmi di
          esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
              2) l'autorizzazione per il trasporto,  con  le  vetture
          adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra
          le  stazioni  delle  ferrovie  dello Stato e delle ferrovie
          concesse all'industria privata e le localita' servite dalle
          autolinee predette.
                                   TITOLO VI
              Decentramento in materia di autotrasporti di merci
            Art. 57-63. - (Omissis).
                                  TITOLO VII
               Decentramento in materia di circolazione stradale
            Art. 64. - (Omissis).
                                  TITOLO VIII
                         Disposizioni comuni e finali
            Art. 65. - (Omissis).
             Art. 66.  -  Su  richiesta  dei  comuni  interessati  il
          Ministero  dei  trasporti  trasmette  ai  medesimi gli atti
          relativi ai servizi di  trasporto  ed  agli  impianti  gia'
          concessi  o  autorizzati alla data di entrata in vigore del
          presente decreto e per i quali la facolta' di provvedere e'
          stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.
             Art.  67.  -  I  contributi  dovuti  dai concessionari a
          termini  della  legge  9  marzo  1949,  n.  106,   per   la
          sorveglianza  sulla  costruzione  degli  impianti  fissi  e
          sull'esercizio dei pubblici servizi, di trasporto  concessi
          dal   sindaco   del   Comune,  spetteranno  per  una  meta'
          all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra meta'  di
          spettanza  dell'Erario  per  l'attivita' di sorveglianza di
          competenza del Ministero  dei  trasporti,  ai  sensi  delle
          disposizioni di legge.
             Art.  68.  -  Rimane  in  ogni  caso  di  competenza del
          Ministero dei trasporti la concessione dei pubblici servizi
          di trasporto ai quali, in base alle normative vigenti,  sia
          accordato il concorso dello Stato.
             Art. 69. - Nei casi in cui le concessioni debbano essere
          accordate   dall'Ispettorato   compartimentale   o  ufficio
          distaccato della motorizzazione civile e dei  trasporti  in
          concessione,  deve  essere  sentita, la Giunta provinciale,
          quando i servizi si svolgano integralmente  nel  territorio
          di una sola Provincia.
             Dal  parere della Giunta provinciale si puo' prescindere
          qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.
             Art. 70. - I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno
          le funzioni demandate  dalle  norme  del  presente  decreto
          secondo  le direttive di carattere generale che al riguardo
          il Ministro per i trasporti ha  facolta'  di  emanare,  con
          propri  decreti,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
             Art. 71. - Dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto  si  intendono  abrogate  le  disposizioni comunque
          incompatibili  con  le  norme  contenute   nei   precedenti
          articoli".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980, n.  753, reca: "Nuove norme in  materia  di  polizia,
          sicurezza  e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
          altri servizi  di  trasporto"  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980).