IL MINISTRO DELLA DIFESA
   Visti  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi ed, in particolare, gli articoli 2 e 4, che,
rispettivamente,  obbligano  le singole amministrazioni a determinare
per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi e la rispettiva unita' organizzativa responsabile;
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale  del  23  gennaio 1992 sullo schema di decreto del Ministero
dell'interno;
   Visto  lo  schema  di  regolamento-tipo  suggerito  dalla predetta
adunanza  generale  per  rendere  uniformi  in  via generale i citati
profili  attuativi  della  legge  n. 241/1990 nell'ambito di tutte le
amministrazioni;
   Considerata        la       complessita'       dell'organizzazione
dell'Amministrazione  della  difesa  articolata  in  organi  centrali
territoriali  e  periferici,  interforze  e  di  forza  armata,  e la
conseguente necessita' di procedere gradualmente all'attuazione delle
predette  norme  provvedendo  in  particolare,  per  quanto  concerne
l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 241
del  1990  ad  una  prima  disciplina  dei termini di conclusione dei
procedimenti  di  competenza  degli organi centrali la cui durata non
sia disposta per legge o regolamento;
   Viste  le  attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione
della difesa;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
della commissione speciale del 17 febbraio 1993;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 24 giugno 1933;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17,  comma  3, della legge n. 400/1988, con nota n.
Coord/02-2591/1/R/93 del 14 settembre 1993;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Ambito di efficacia del regolamento
   1.  Ai  fini  delle  norme del presente regolamento si intende per
"legge",  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241; per "Amministrazione",
l'Amministrazione  della  difesa;  per  "Ministro"  il Ministro della
difesa;  per  "sottosegretario",  il  sottosegretario  di  Stato alla
difesa;   per  "segretario  generale",  il  segretario  generale  del
Ministero  della  difesa  e  direttore nazionale degli armamenti; per
"organi  centrali",  gli  organi centrali dell'Ammministrazione della
difesa.
   2.  Le  norme  del  presente  regolamento  si  applicano a tutti i
procedimenti   dell'Amministrazione   che   si   concludono   con  un
provvedimento  finale  del  Ministro  o  del  sottosegretario  o  dei
dirigenti  militari  e  civili,  preposti  agli  organi centrali e si
sostituiscono  a  tutte  le  direttive ed istruzioni sinora impartite
dagli  organi  dell'Amministrazione,  in  relazione  ai  procedimenti
medesimi,  per  dare  attuazione alle norme della legge in materia di
determinazione  dei termini, di unita' organizzative, di responsabile
del  procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonche' di
partecipazione al procedimento.
   3.  Le  disposizioni  generali  del presente capo I concernenti le
unita'  organizzative, il responsabile del procedimento, l'obbligo di
provvedere   e  di  motivare  la  partecipazione  al  procedimento  e
l'autocertificazione,  si  applicano  anche  ai  procedimenti  che si
concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli
organi  territoriali  e  periferici dell'Amministrazione, per i quali
dovranno  essere  determinati  i relativi termini finali ai sensi del
successivo art. 9, comma 2; sino a quando non si sara' provveduto con
regolamento, detti procedimenti si concluderanno nel termine previsto
da  altra  fonte  legislativa  o  regolamentare  o,  in mancanza, nel
termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge.
   4.   Le   norme   del   regolamento  si  applicano,  altresi',  ai
procedimenti   amministrativi,   sia   che  debbano  essere  promossi
d'ufficio,  sia  che  conseguano  obbligatoriamente ad una istanza di
parte    diretta    ad    ottenere    provvedimenti   di   competenza
dell'Amministrazione.
 
                                NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla    promulagazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e   diritto   di   accesso   ai  documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1, sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             -  Il  comma  3,  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quanto  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.