IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                                  E 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni 
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993; 
Visto l'art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede 
l'emanazione di  disposizioni  per  l'accertamento  delle  condizioni
reddituali  e  degli  obblighi  di  comunicazione  da   parte   degli
interessati, nonche' per l'eventuale revoca delle prestazioni  e  per
la disciplina del diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1, come
modificato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  31  ottobre
1992, n. 553; 
  Ritenuta la  necessita'  di  apportare  talune  modificazioni  allo
schema si dichiarazione di  responsabilita'  allegato  al  menzionato
decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 12500/70 del 4 febbraio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                           Articolo unico 
  1. Lo  schema  di  dichiarazione  di  responsabilita'  allegato  al
decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, e' sostituito da quello
allegato al presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 8 aprile 1994 
                      Il Ministro dell'interno 
                               MANCINO 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                               GIUGNI 
                       Il Ministro del tesoro 
                               BARUCCI 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994 
  Registro n. 1 Interno, foglio n. 178 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, della legge n.  407/1990
          (Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di
          finanza pubblica 1991-1993), come  modificato  e  integrato
          dall'art. 12 della legge n. 412/1991, cosi' dispone:
             "1.  Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero
          dell'interno con esclusione di  quelle  erogate  ai  ciechi
          civili,  ai  sordomuti  e  agli  invalidi  totali  non sono
          compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a
          seguito di invalidita' contratte per causa  di  guerra,  di
          lavoro  o  di  servizio, nonche' con le pensioni dirette di
          invalidita' a qualsiasi titolo  erogate  dall'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,   dalle   gestioni
          pensionistiche  per  i  lavoratori autonomi e da ogni altra
          gestione pensionistica per i lavoratori  dipendenti  avente
          carattere   obbligatorio.   E'   comunque   data   facolta'
          all'interessato di optare per il trattamento economico piu'
          favorevole.
             1-bis.  Sono  fatti  salvi  i  diritti   acquisiti   dai
          cittadini    che    abbiano   conseguito   le   prestazioni
          pensionistiche per i minorati civili erogate dal  Ministero
          dell'interno alla data del 1 gennaio 1992.
            2.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
          il Ministro del tesoro, provvede, con apposito  decreto,  a
          stabilire   le   necessarie   disposizioni   ai  soli  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  reddituali  e   degli
          obblighi  di  comunicazione  da  parte  degli  interessati,
          nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in
          connessione anche con il sistema di verifiche  disposte  in
          materia  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto-legge 30
          maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e
          integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al
          comma 1".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.