IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere stabiliti "la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonche' le modalita' di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare del presente provvedimento; Sulla proposta del Ministro della sanita'; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 prevede che: "La composizione della commissione giudicatrice (per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie, n.d.r.), i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da esaminarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo.