IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme  di  riordino
del settore farmaceutico;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 9, della legge predetta,
secondo il quale,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  devono essere stabiliti "la composizione della commissione
giudicatrice,  i  criteri   per   la   valutazione   dei   titoli   e
l'attribuzione  dei  punteggi, le prove di esame nonche' le modalita'
di   svolgimento   del   concorso   per   l'assegnazione   di    sedi
farmaceutiche";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro,  si  riconosce
la natura regolamentare del presente provvedimento;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge  8  novembre  1991,  n.  362,  la  composizione  della
commissione  giudicatrice,  i criteri per la valutazione dei titoli e
l'attribuzione dei punteggi, le prove di  esame  e  le  modalita'  di
svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
            - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991  prevede
          che:  "La  composizione della commissione giudicatrice (per
          l'espletamento  del  concorso  per   l'assegnazione   delle
          farmacie,  n.d.r.), i criteri per la valutazione dei titoli
          e l'attribuzione dei punteggi,  le  prove  di  esame  e  le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  sono fissati con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          esaminarsi  entro  centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge".
          Note alle premesse:
             - Per il testo del comma 9 dell'art. 4  della  legge  n.
          362/1991 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n.
          362/1991 si veda in nota al titolo.