IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle  pubbliche
fognature; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per  la
funzione pubblica e gli affari regionali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge  24  dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente: 
  "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite  o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite  dalle
regioni con i rispettivi piani di  risanamento  delle  acque  di  cui
all'articolo 4. Le regioni, nel  definire  tale  disciplina,  tengono
conto dei limiti di accettabilita'  fissati  dalle  tabelle  allegate
alla presente legge,  cui  possono  derogare,  anche  in  senso  meno
restrittivo, nei  casi  ed  alle  condizioni  stabiliti,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive  del
Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali  e  degli
obiettivi dei piani di risanamento e di  qualita'  del  corpo  idrico
ricettore.". 
  2. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto,  in  materia  di  scarichi
civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi  delle
pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera  in
data  30  dicembre  1980  del  Comitato  interministeriale   previsto
dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981. 
  3. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  attesa
dell'attuazione della  direttiva  271/91/CEE  del  Consiglio  del  21
maggio 1991.