IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo e privato"; Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992"; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/79641/4z219/DL/Pon del 19 gennaio 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto delle regole 1. Le presenti regole tecniche stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza ed i trasmettitori di radiodiffusione televisiva per il rilascio dell'omologazione.