IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
               I MINISTRI DELLA SANITA', DEL LAVORO E
              DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  67  della  legge  29  dicembre 1990, n. 428, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione delle direttive 86/662/CEE del
Consiglio  del  22 dicembre 1986 e 89/514/CEE della Commissione del 2
agosto  1989,  concernente  la  limitazione del rumore prodotto dagli
escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione
delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del
rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale
caricatrici, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito   il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata legge n. 400/1988 (n.
161378 del 14 marzo 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.   L'autorizzazione   alla   certificazione  CEE  prevista  dalle
direttive  86/662/CEE e 89/514/CEE puo' essere concessa a organismi o
laboratori   di  prova  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato  IV  al  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 137,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n.
41 del 19 febbraio 1992.
  2.   L'autorizzazione   e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato che, per il tramite
dell'ispettorato  tecnico  dell'industria,  accerta  il  possesso dei
requisiti del richiedente.
  3.  Qualora  l'organismo  o  il  laboratorio  di prova che richiede
l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari
prove  necessarie  al  rilascio  della  certificazione CEE, debba far
ricorso a terzi, l'autorizzazione e' condizionata alla valutazione da
parte  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del possesso dei requisiti minimi anche dei terzi coinvolti.
  4. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n.
592,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del presente decreto,
possono     richiedere    l'estensione    dell'autorizzazione    alla
certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto
previsto  al  successivo art. 2, commi 1 e 2 - limitatamente al punto
f) - e comma 3.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   La   legge   n.   428/1990   reca:   "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 67:
          "Art.  67  (Criteri  di  delega  in materia di inquinamento
          atmosferico,   acustico   e   delle  acque  e  di  scarichi
          nell'ambiente  di  sostanze  pericolose). - 1. L'attuazione
          delle  direttive  in  materia  di inquinamento atmosferico,
          acustico  e  delle  acque  e  di  scarichi nell'ambiente di
          sostanze    pericolose,   comprese   nell'elenco   di   cui
          all'allegato  A  della  presente  legge, dovra' osservare i
          seguenti principi e criteri direttivi:
          a)  per  il  recupero  e  la conservazione delle condizioni
          ambientali  in  difesa  degli  interessi fondamentali della
          collettivita'   e   della   qualita'   della   vita,  della
          conservazione   e   valorizzazione   delle  risorse  e  del
          patrimonio naturale saranno previste:
          1)  misure  rivolte  alla  protezione  della  salute e alla
          tutela dell'ambiente;
          2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
          3)  misure  volte  alla prevenzione e riparazione del danno
          ambientale;
          4)   misure   per   l'eliminazione,  lo  smaltimento  e  il
          riciclaggio   delle  sostanze  e  dei  preparati  nocivi  e
          inquinanti;
          b)  la  produzione,  l'immissione nel mercato e l'uso delle
          sostanze  e  preparati inquinanti o comunque nocivi saranno
          disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute
          umana  e  l'ambiente,  anche con idonee prescrizioni per la
          necessaria informazione dei consumatori.
          2.  I  decreti  legislativi  prevederanno  altresi'  che le
          successive  modifiche  alle disposizioni in essi contenute,
          da  introdurre  anche  in attuazione di modifiche apportate
          alle  direttive recepite, potranno essere adottate, ove non
          ricorra  riserva  di  legge,  mediante  regolamenti  o atti
          amministrativi  generali o comunque con altri provvedimenti
          di  natura  non  regolamentare gia' previsti dalle leggi di
          settore".
          -  Il  comma  1  dell'art. 4 del D.Lgs. n. 135/1992 prevede
          che:   "Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con i Ministri
          della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza sociale e
          dell'ambiente,  da  emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
          vigore    del   presente   decreto   legislativo,   saranno
          determinate  le  condizioni  e le modalita' per il rilascio
          delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle
          macchine  di movimento-terra, nonche' per l'estensione, con
          riguardo  alle  macchine  stesse, delle autorizzazioni gia'
          rilasciate  agli  organismi  di cui al decreto del Ministro
          per   il   coordinamento  delle  politiche  comunitarie  28
          novembre 1987, n. 592".
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

            Note all'art. 1:
             -  Le  direttive  86/682/CEE  e  89/514/CEE  sono  state
          pubblicate  rispettivamente  nella Gazzetta ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 384 del 31 dicembre 1986 e n. L  253
          del 30 agosto 1989.
             - Il D.Lgs n. 137/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          87/405/CEE  relativa al livello di potenza acustica ammesso
          delle gru a torre". Si riporta il testo dell'allegato IV al
          suddetto decreto:
                                                         "ALLEGATO IV
                      CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE
                         DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
             1. L'organismo di  controllo,  il  suo  direttore  e  il
          personale  incaricato di eseguire le operazioni di verifica
          non possono essere ne' il progettista, ne' il  fabbricante,
          ne'  il fornitore, ne' il montatore dei recipienti che essi
          controllano, ne' il mandatario di una  di  queste  persone.
          Essi  non  possono  intervenire  ne' direttamente, ne' come
          mandatari      nella      progettazione,       costruzione,
          commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Cio'
          non  esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni
          tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
             2. L'organismo di controllo e  il  personale  incaricato
          del  controllo  debbono  eseguire le operazioni di verifica
          con il massimo di  integrita'  professionale  e  competenza
          tecnica  e  devono  inoltre  essere  liberi da qualsivoglia
          pressione e incentivo, soprattutto di  ordine  finanziario,
          che  possa  influenzare  il  loro  giudizio o risultati dei
          controlli, in particolare da pressioni  che  provengano  da
          persone  o gruppi di persone interessati ai risultati delle
          vendite.
             3.  L'organismo di controllo deve disporre del personale
          e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato
          le  operazioni  tecniche  e  amministrative  connesse   con
          l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al
          materiale necessario per le verifiche eccezionali.
             4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
              una buona formazione tecnica e professionale;
              una   adeguata   conoscenza  delle  norme  relative  ai
          controlli che effettua, nonche' una sufficiente  esperienza
          pratica di tali controlli;
              la  capacita'  necessaria  a compilare gli attestati, i
          verbali e le relazioni in cui sono  riportati  i  risultati
          dei controlli effettuati.
             5.  Deve  essere  garantita l'indipendenza del personale
          incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente
          non  deve  essere  fissata  in  funzione  del  numero   dei
          controlli eseguiti, ne' dei risultati di tali controlli.
             6.   L'organismo  di  controllo  deve  sottoscrivere  un
          contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno
          che detta responsabilita'  civile  non  sia  coperta  dallo
          Stato  o  che i controlli non siano effettuati direttamente
          dallo Stato.
             7. Il personale dell'organismo di  controllo  e'  legato
          dal  segreto  professionale per tutto quanto viene a sapere
          nell'esercizio delle sue  funzioni  (tranne  nei  confronti
          delle  autorita'  amministrative  competenti dello Stato in
          cui esso esercita la propria attivita')  nell'ambito  della
          presente  direttiva  o di qualsiasi disposizione di diritto
          interno concernente la sua applicazione".
             - Il D.M. n. 592/1987,  concernente:  "Attuazione  della
          direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine
          per  cantieri  edili",  e' stato pubblicato nel suppl. ord.
          alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988.