IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITA', DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/514/CEE della Commissione del 2 agosto 1989, concernente la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 161378 del 14 marzo 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 1. L'autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE puo' essere concessa a organismi o laboratori di prova in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992. 2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, accerta il possesso dei requisiti del richiedente. 3. Qualora l'organismo o il laboratorio di prova che richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari prove necessarie al rilascio della certificazione CEE, debba far ricorso a terzi, l'autorizzazione e' condizionata alla valutazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del possesso dei requisiti minimi anche dei terzi coinvolti. 4. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 - limitatamente al punto f) - e comma 3.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 428/1990 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 67: "Art. 67 (Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose). - 1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge, dovra' osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste: 1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente; 2) adeguate misure di vigilanza e controllo; 3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale; 4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti; b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori. 2. I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore". - Il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 135/1992 prevede che: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimento-terra, nonche' per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni gia' rilasciate agli organismi di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Le direttive 86/682/CEE e 89/514/CEE sono state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 384 del 31 dicembre 1986 e n. L 253 del 30 agosto 1989. - Il D.Lgs n. 137/1992 reca: "Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre". Si riporta il testo dell'allegato IV al suddetto decreto: "ALLEGATO IV CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO 1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' il montatore dei recipienti che essi controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente, ne' come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo. 2. L'organismo di controllo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle vendite. 3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: una buona formazione tecnica e professionale; una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato. 7. Il personale dell'organismo di controllo e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione". - Il D.M. n. 592/1987, concernente: "Attuazione della direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili", e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988.