IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
               I MINISTRI DELLA SANITA', DEL LAVORO E
              DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  67  della  legge  29  dicembre 1990, n. 428, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive 88/180/CEE e
88/181/CEE  del  Consiglio  del  22  marzo  1988,  che  modificano la
direttiva  84/538/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  relative  al  livello  di potenza acustica ammesso dei
tosaerba;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, di attuazione
delle  direttive  88/180/CEE  e  88/181/CEE  relative  al  livello di
potenza acustica ammesso dei tosaerba ed, in particolare, l'art. 7;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito   il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata legge n. 400/1988 (n.
161433 del 29 marzo 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.   L'autorizzazione   alla   certificazione  CEE  prevista  dalle
direttive  88/180/CEE e 88/181/CEE puo' essere concessa a organismi o
laboratori   di  prova  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato  IV  al  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 137,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n.
41 del 19 febbraio 1992.
  2.   L'autorizzazione   e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato che, per il tramite
dell'ispettorato  tecnico  dell'industria,  accerta  il  possesso dei
requisiti del richiedente.
  3.  Qualora  l'organismo  o  il  laboratorio  di prova che richiede
l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari
prove  necessarie  al  rilascio  della certificazione CEE, debba fare
ricorso a terzi, l'autorizzazione e' condizionata alla valutazione da
parte  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del possesso dei requisiti minimi anche dei terzi coinvolti.
 4.  Gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n.
592,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del presente decreto,
possono     richiedere    l'estensione    dell'autorizzazione    alla
certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto
previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 - limitatamente al punto f
- e comma 3.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   La   legge   n.   428/1990   reca:   "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 67:
          "Art.  67  (Criteri  di  delega  in materia di inquinamento
          atmosferico,   acustico   e   delle  acque  e  di  scarichi
          nell'ambiente  di  sostanze  pericolose). - 1. L'attuazione
          delle  direttive  in  materia  di inquinamento atmosferico,
          acustico  e  delle  acque  e  di  scarichi nell'ambiente di
          sostanze    pericolose,   comprese   nell'elenco   di   cui
          all'allegato  A  della  presente  legge, dovra' osservare i
          seguenti principi e criteri direttivi:
          a)  per  il  recupero  e  la conservazione delle condizioni
          ambientali  in  difesa  degli  interessi fondamentali della
          collettivita'   e   della   qualita'   della   vita,  della
          conservazione   e   valorizzazione   delle  risorse  e  del
          patrimonio naturale saranno previste:
          1)  misure  rivolte  alla  protezione  della  salute e alla
          tutela dell'ambiente;
          2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
          3)  misure  volte  alla prevenzione e riparazione del danno
          ambientale;
          4)   misure   per   l'eliminazione,  lo  smaltimento  e  il
          riciclaggio   delle  sostanze  e  dei  preparati  nocivi  e
          inquinanti;
          b)  la  produzione,  l'immissione nel mercato e l'uso delle
          sostanze  e  preparati inquinanti o comunque nocivi saranno
          disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute
          umana  e  l'ambiente,  anche con idonee prescrizioni per la
          necessaria informazione dei consumatori.
          2.  I  decreti  legislativi  prevederanno  altresi'  che le
          successive  modifiche  alle disposizioni in essi contenute,
          da  introdurre  anche  in attuazione di modifiche apportate
          alle  direttive recepite, potranno essere adottate, ove non
          ricorra  riserva  di  legge,  mediante  regolamenti  o atti
          amministrativi  generali o comunque con altri provvedimenti
          di  natura  non  regolamentare gia' previsti dalle leggi di
          settore".
          -  Il  testo  dell'art.  7  del  D.Lgs.  n. 136/1992, e' il
          seguente:
          "Art.  7 (Organismi autorizzati alla certificazione CEE). -
          1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita',
          del  lavoro  e della previdenza sociale e dell'ambiente, da
          emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
          decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le
          modalita'   per   il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
          effettuazione dei controlli sui tosaerba.
          2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1
          restano  ferme  le  autorizzazioni rilaciate agli organismi
          gia'  abilitati ad effettuare la misurazione del livello di
          potenza   acustica   dei   tosaerba   ed  alla  conseguente
          certificazione del tipo.
          3.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione
          vigila  sull'attivita'  degli  organismi autorizzati e puo'
          procedere  a  verifiche  e  ispezioni nei loro confronti al
          fine  di  accertare la permanenza dei requisiti minimi e il
          regolare  svolgimento  delle procedure di cui agli articoli
          seguenti.
          4.   Se  un  organismo  autorizzato  non  soddisfa  piu'  i
          requisiti  minimi  di cui all'allegato IV, l'autorizzazione
          e' revocata.
          5.    Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri,
          da'  comunicazione  alla  commissione CEE dell'elenco degli
          organismi autorizzati, nonche' delle modifiche od eventuali
          revoche dell'autorizzazione.
          6.  Le  spese delle procedure previste dal presente decreto
          sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.
          7.  L'organismo  e'  responsabile  per ogni eventuale danno
          recato al fabbricante o a terzi.
          8.  Le  revoche  dei certificati di cui all'art. 4 da parte
          degli  organismi  dovranno  essere  motivate  e  comunicate
          immediatamente  agli  interessati  e  ai Ministri di cui al
          comma  1.  Il  Ministero degli affari esteri ne' informera'
          gli altri Stati membri e la commissione CEE".
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

           Note all'art. 1:
            -  Le  direttive  CEE  n.  88/180  e  88/181  sono  state
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n.  L  81  del  26 marzo 1988 e ripubblicate nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.   46 del  16  giugno
          1988, 2a serie speciale.
             -   Il   D.Lgs.  n.  137/1992  reca:  "Attuazione  della
          direttiva  87/405/CEE  relativa  al  livello   di   potenza
          acustica  ammesso  delle  gru a torre". Si riporta il testo
          dell'allegato IV al suddetto decreto:
                                                         "Allegato IV
                      CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE
                         DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
             1. L'organismo di  controllo,  il  suo  direttore  e  il
          personale  incaricato di eseguire le operazioni di verifica
          non possono essere ne' il progettista, ne' il  fabbricante,
          ne'  il fornitore, ne' il montatore dei recipienti che essi
          controllano, ne' il mandatario di una  di  queste  persone.
          Essi  non  possono  intervenire  ne' direttamente, ne' come
          mandatari      nella      progettazione,       costruzione,
          commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Cio'
          non  esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni
          tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
             2. L'organismo di controllo e  il  personale  incaricato
          del  controllo  debbono  eseguire le operazioni di verifica
          con il massimo di  integrita'  professionale  e  competenza
          tecnica  e  devono  inoltre  essere  liberi da qualsivoglia
          pressione e incentivo, soprattutto di  ordine  finanziario,
          che  possa  influenzare  il  loro  giudizio o risultati dei
          controlli, in particolare da pressioni  che  provengano  da
          persone  o gruppi di persone interessati ai risultati delle
          verifiche.
             3. L'organismo di controllo deve disporre del  personale
          e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato
          le   operazioni  tecniche  e  amministrative  connesse  con
          l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al
          materiale necessario per le verifiche eccezionali.
             4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
              - una buona formazione tecnica e professionale;
              - una  adeguata  conoscenza  delle  norme  relative  ai
          controlli  che effettua, nonche' una sufficiente esperienza
          pratica di tali controlli;
              - la capacita' necessaria a compilare gli attestati,  i
          verbali  e  le  relazioni in cui sono riportati i risultati
          dei controlli effettuati.
             5. Deve essere garantita  l'indipendenza  del  personale
          incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente
          non   deve  essere  fissata  in  funzione  del  numero  dei
          controlli eseguiti, ne' dei risultati di tali controlli.
             6.  L'organismo  di  controllo  deve  sottoscrivere   un
          contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno
          che  detta  responsabilita'  civile  non  sia coperta dalla
          Stato o che i controlli non siano  effettuati  direttamente
          dallo Stato.
             7.  Il  personale  dell'organismo di controllo e' legato
          dal segreto professionale per tutto quanto viene  a  sapere
          nell'esercizio  delle  sue  funzioni  (tranne nei confronti
          delle autorita' amministrative competenti  dello  Stato  in
          cui  esso  esercita la propria attivita') nell'ambito della
          presente direttiva o di qualsiasi disposizione  di  diritto
          interno concernente la sua applicazione".
             -  Il  D.M.  n.  592/1987,  concernente: "Autorizzazione
          della direttiva 84/532/CEE, relativa  alle  attrezzature  e
          macchine  per  cantieri  edili",  e'  stato  pubblicato nel
          suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.  92  del  20  aprile
          1988.