IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 338;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione
ed all'eliminazione dei distrurbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e'
stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le caratteristiche tecniche e di impiego e le regole per il
relativo accertamento, alla cui rispondenza e alla cui osservanza gli
articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, subordinano, rispettivamente, l'esonero dalla concessione e
la costruzione, l'importazione ed il commercio degli apparecchi
apriporta radioelettrici, comunemente denominati "telecomandi", sono
stabilite negli articoli che seguono.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo dell'art. 338 del codice postale e delle
telecomunicazioni si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 338 del codice postale e
delle telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e
della legge 22 maggio 1980, n. 209:
"Art. 338. D.P.R. n. 156/1973 (Uso di apparecchi non
soggetti a concessione). - L'uso di apparecchi destinati al
gioco denominati 'radiogiocattoli', e di quelli destinati
ad 'apriporte' non e' soggettto a concessione, ne' al
pagamento dei canoni, purche' detti apparecchi rechino il
contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle
caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni".
"Legge 22 maggio 1980, n. 209 (Modifica degli articoli
398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni):
Art. 1. - L'art. 398 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal
seguente:
'E' vietato costruire od importare nel territorio
nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a
qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici,
radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica
non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e
per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il
metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
provvede con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali indicati nel primo comma sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero
alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti
che rilasciano i contrassegni o gli attestati di
rispondenza previsti dal precedente comma'.
Art. 2. - Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art.
398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente art. 1,
dovra' essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 3. - La vigilanza sull'applicazione delle norme
contenute nell'art. 398 del codice postale e delle
telecomunicazioni e' demandata al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che hanno facolta' di
disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti,
enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di
verificare che il materiale elettrico soddisfi le
disposizioni recate dal medesimo art. 398.
Art. 4. - L'art. 399 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal
seguente:
'Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al
precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa
da L. 15.000 a L. 300.000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
costruttori o degli importatori di apparati o impianti
elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla
confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
alla certificazione di rispondenza di cui al precedente
art. 398'".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, approvato con decreto ministeriale 31
gennaio 1983, e' stato modificato con decreto ministeriale
9 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
1990), con decreto ministeriale 16 settembre 1991 (Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991), con decreto
ministeriale 24 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 1991) e con decreto ministeriale 25 marzo 1992
(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992).
Nota all'art. 1;
- Per gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle
telecomunicazioni,vedere in nota alle premesse.