IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  rilanciare  le
attivita' economiche, adottando una nuova e  piu'  snella  disciplina
normativa in materia di imprenditorialita' giovanile, di collocamento
ordinario, di pagamenti alle imprese  operanti  nel  Mezzogiorno,  di
ricerca applicata, di societa' miste per  i  pubblici  servizi  e  di
forniture e appalti pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                    Imprenditorialita' giovanile 
  1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento  delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi
come definiti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   le
relative modalita' d'attuazione, anche con  riferimento  ai  benefici
concedibili e alle relative  misure  e  limiti,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria vigente in materia. 
  2. Il presidente del comitato istituito ai  sensi  della  normativa
indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  una  societa'
per azioni, denominata societa' per  l'imprenditorialita'  giovanile,
cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di  organismi
ed enti anche territoriali,  imprese  ed  altri  soggetti  economici,
finalizzati alla  creazione  di  nuove  imprese,  al  sostegno  delle
piccole e medie imprese, nonche' allo sviluppo  locale.  A  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa'
subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla
Cassa depositi e prestiti ai sensi della  medesima  normativa  e  nei
relativi  rapporti  giuridici.  La  societa'   puo'   promuovere   la
costituzione e partecipare al  capitale  sociale  di  altre  societa'
operanti a livello  regionale  per  le  medesime  finalita',  nonche'
partecipare al capitale  sociale  di  piccole  imprese  nella  misura
massima del 10%  del  capitale  stesso.  Al  capitale  sociale  della
societa'  possono  altresi'  partecipare  enti  anche   territoriali,
imprese  ed  altri  soggetti  economici.  La  societa'  puo'   essere
destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui
utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle  esigenze  di
funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite  convenzioni
con i soggetti finanziatori. 
  3. Il Ministro del tesoro, che esercita  i  diritti  dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie  alla
costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di  cui  al
comma 2,  stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  somme
derivanti  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15,  commi  4  e  5,  e
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire  200
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al  relativo  onere  si
provvede, quanto a  lire  100  miliardi  per  l'anno  1994,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo
anno di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno  degli  anni
1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi  anni
dell'accantonamento relativo al Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai
fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio  e
della programmazione economica ripartisce  con  proprio  decreto,  di
concerto con il Ministro del tesoro, le predette risorse  finanziarie
tra i territori di cui al comma 1. 
  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e  fino  a
quando non venga assunto dalla societa',  resta  iscritto  nel  ruolo
transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio  e  della
programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.  A  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione  della  societa'
di cui al presente articolo, il decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa,  e'
abrogato. 
  6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge
9 aprile 1994, n. 228. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del presente decreto.