IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, sulle "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione"; Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge, che stabilisce che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione deve essere indicata in apposite tabelle approvate dal Ministro dei trasporti, Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, conformemente a quanto disposto nell'articolo sopra citato; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 25 novembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 130/MC del 5 gennaio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05, NC 195-06, NC 195-07, NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento, del quale fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, previste nell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, rispettivamente nei settori: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 marzo 1994 Il Ministro: COSTA Visto il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 36
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 122/1992 e' il seguente: "1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: a) (omissis): b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possano essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.