IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
     Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 122, sulle "Disposizioni in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione";
     Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge, che stabilisce
che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti
per   l'esercizio   dell'attivita'  di  autoriparazione  deve  essere
indicata in apposite tabelle approvate dal Ministro dei trasporti,
     Sentite le organizzazioni sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative,  conformemente a quanto disposto nell'articolo sopra
citato;
     Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge  23  agosto  1988,  n.
400;
     Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione
del 25 novembre 1993;
     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri
effettuata con nota n. 130/MC del 5 gennaio 1994;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
     1.  Sono  approvate  le  tabelle  della  Commissione  tecnica di
unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC  195-05,  NC  195-06,  NC
195-07,  NC  195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento, del
quale fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni  minime  delle
attrezzature  e  delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le
imprese esercenti attivita' di autoriparazione, previste nell'art. 1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  122,  rispettivamente  nei
settori:
   a) meccanica e motoristica;
   b) carrozzeria;
   c) elettrauto;
   d) gommista.
     Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 16 marzo 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 36
 
                                     NOTE
          AVVERTENZA:
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge
          n.  122/1992 e' il seguente:
             "1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art.
          2,  l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti
          seguenti:
             a) (omissis):
             b) dotazione delle attrezzature e delle  strumentazioni,
          occorrenti  per  l'esercizio  dell'attivita',  indicate  in
          apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con
          proprio decreto, sentite  le  organizzazioni  sindacali  di
          categoria  maggiormente  rappresentative. Tali tabelle sono
          periodicamente aggiornate con la medesima procedura".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possano essere adottati con
          decreti ministeriali ed interministeriali,  ferma  restando
          la  necessita'  di  apposita  autorizzazione da parte della
          legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali  non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione
          di   "regolamento",   siano   adottati  previo  parere  del
          Consiglio  di  Stato,   sottoposti   al   visto   ed   alla
          registrazione  della  Corte  dei  Conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.