IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DEL
TESORO E DELLE FINANZE
Visto l'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati";
Visti l'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli
73, 74 e 75 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il
regolamento di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro sull'ordinamento
della polizia municipale";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,
recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di
pubblica sicurezza";
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 9 aprile 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, puo' essere concessa in esenzione dal
pagamento della tassa di concessione governativa alle persone
appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino
esposte a grave rischio per l'incolumita' personale a causa
dell'attivita' di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri
requisiti e presupposti richiesti dalla legge:
a) personale dipendente dall'Amministrazione della giustizia
addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e
penali ed alle segreterie di sicurezza; conducenti di automezzi
speciali; personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e
dell'amministrazione penitenziaria delegato alla riscossione di
somme;
b) medici, professionisti esperti in psicologia, in servizio
sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica,
personale insegnante, educatori e assistenti sociali, che svolgono a
qualsiasi titolo la loro attivita' nell'ambito degli istituti
penitenziari;
d) personale appartenente agli organismi previsti dagli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
e) personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o uffici dipendenti
dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
f) personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, non
appartenente alle Forze di polizia, che presta servizio o esplica
compiti scientifici e tecnici presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza, ovvero appartenente ai nuclei operativi di cui all'art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
g) personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste
avente compiti di direzione o comando del Corpo forestale dello Stato
o di sue unita' organizzative, non appartenente al Corpo stesso;
h) responsabili dei servizi di certificazione C.I.T.E.S. per il
controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora
selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, non appartenenti
al Corpo forestale dello Stato;
i) personale delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle
capitanerie di porto, addetto a servizi che comportano esposizione a
rischio, giusta attestazione del sottocapo di stato maggiore della
difesa o di forza armata, del capo ufficio del segretario generale
della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento
militare marittimo o della regione aerea competente per territorio;
l) personale civile dell'Amministrazione della difesa con profilo
professionale di "addetto ai servizi di vigilanza" o di "capo addetto
ai servizi di vigilanza e custodia" inquadrato, rispettivamente,
nella quarta e quinta qualifica funzionale, con l'incarico di guardia
giurata o di agente di pubblica sicurezza";
m) appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali
e' assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n.
145.
AVVERTENZA:
>Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 36/1990 reca: "Nuove norme sulla
detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e
dei congegni assimilati". Si trascrive il testo dei commi 2
e 3 del relativo art. 7:
"2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della
difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le
categorie di persone che, a causa della esposizione a
rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle
Amministrazioni della giustizia o della difesa, o
nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono
esonerate dell'obbligo del pagamento della tassa di
concessione governativa prevista per il rilascio della
licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in
servizio nonche' di concessione gratuita della licenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi' le
condizioni di applicabilita' della medesima disciplina al
personale cessato dal servizio".
Note alle premesse:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge
n. 36/1990 si veda in nota al titolo.
- L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' cosi'
formulato:
"Art. 42. - Il questore ha facolta' di dare licenza per
porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65".
- Gli articoli 73, 74 e 75 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. n. 635/1940, sono cosi' formulati:
"Art. 73. - Il capo della polizia, i prefetti, i
vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi,
gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i
magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di
istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le
armi di cui all'art. 42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli
articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690,
portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a
termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma
dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di
disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le
armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il
servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie
mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino
disposizioni di legge.
La facolta' di portare le armi senza licenza e'
attribuita soltanto ai fini della difesa personale".
"Art. 74. - Fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, qualora nei regolamenti generali di
amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico,
talune categorie di personale civile, dipendente
direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un
determinato servizio, vadano armate, la relativa
autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa,
dal prefetto della provincia, sulla motivata proposta
dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona
di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste
negli articoli 11 e 43 della legge.
L'autorizzazione e' data su tessera conforme al modello
annesso al presente regolamento ed abilita il
concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della
legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e
per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e
farne ritorno".
"Art. 75. - Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi
della M.V.S.N. possono essere autorizzati a portare, anche
fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o
comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata,
senza pagamento di tassa, dal prefetto della provincia,
sulla motivata proposta del comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il
richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli
articoli 11 e 43 della legge.
Agli ufficiali in servizio attivo prmanente delle forze
armate dello Stato che ne facciano domanda puo' essere
concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola
quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente
foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del
comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il
richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso
e' in servizio attivo permanente".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 42 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, si
veda in nota alle premesse.
- Il testo vigente degli articoli 3, 4 e 6 della legge
n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di
Stato) e' il seguente:
"Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi
articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente
necessari per lo svolgimento della sua attivita'".
"Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'".
"Art. 6. - E' istitutito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'".
- L'art. 75 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, e'
cosi' formulato:
"Art. 75 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque, per
farne uso personale, illecitamente importa, acquista o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (in
dose non superiore a quella media giornaliera, determinata
in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78), e'
sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del
passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se
trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi
di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali
documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da
uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo
stesso art. 14. Competente ad applicare la sanzione
amministrativa e' il prefetto del luogo ove e' stato
commesso il fatto.
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze
di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da
far presumere che la persona si asterra', per il futuro,
dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per
una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con
il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze
stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo
danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di eta'
e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile
la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il
procedimento con il formale invito a non fare piu' uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della
sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche
alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria
procedono alla contestazione immediata, se possibile, e
senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione
il prefetto convoca dinanzi a se' o ad un suo delegato la
persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le
ragioni della violazione, nonche' per individuare gli
accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In
tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale di un
nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la
persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione
immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile,
dinanzi al prefetto o al suo delegato affinche' si proceda
al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il
prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari,
li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro
notizia delle strutture terapeutiche e rieducative
esistenti nel territorio della provincia, favorendo
l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente
richieda di sottoporsi al programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'art. 122 e se ne ravvisi
l'opportunita', sospende il procedimento e dispone che
l'istante sia inviato al servizio pubblico per le
tossicodipendenze per la predisposizione del programma,
fissando un termine per la presentazione e curando
l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il
comportamento complessivo durante l'esecuzione del
programma, fermo restando il segreto professionale previsto
dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del
presente testo unico.
10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie locali
e di ogni altra struttura con sede nella provincia che
svolga attivita' di prevenzione e recupero. Puo' assumere
informazioni, presso le stesse strutture, al fine di
valutare l'opportunita' del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il
programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio
pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato
ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni
stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il
prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se' e lo invita al
rispetto del programma.
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che
precedono puo' essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo.
14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che
riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui
gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo'
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il
prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al
comma 6, delle unita' sanitarie locali e delle altre
strutture di cui al comma 10.
16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al
prefetto il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita
dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente
non superiori a duecento unita', per l'espletamento
nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al
presente articolo, e delle attivita' da svolgere in
collaborazione con il servizio pubblico per le
tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella
provincia;
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei
relativi profili professionali riferiti al personale di cui
alla lettera a) in conformita' ai principi stabiliti dalla
normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova
istituzione il Ministro dell'interno e' autorizzato a
bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative
assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure
previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di
personale volontario, previa verifica di una comprovata
competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16,
lettera a), e' determinato in lire 6.050 milioni annui a
decorrere dal 1991.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.M. n. 145/1987
(Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di
agente di pubblica sicurezza) e' il seguente:
"1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in
relazione al tipo di servizio e alle necessita' di difesa
personale, le modalita' dell'assegnazione dell'arma agli
addetti alla polizia municipale in possesso della qualita'
di agente di pubblica sicurezza, determinando altresi':
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con
personale ad essi specificatamente destinato, per i quali
puo' essere disposta l'assegnazione dell'arma in via
continuativa;
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con
personale ad essi destinato in materia non continuativa,
per i quali l'assegnazione dell'arma e' effettuata di volta
in volta".