IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  adeguare  la
vigente normativa sulla nautica da diporto, anche al fine di favorire
la ripresa del settore con conseguenti riflessi positivi sui  livelli
occupazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze
e del tesoro; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Modifica della definizione di natante 
  1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n.  51,
e' sostituito dal seguente: 
  "Ai fini  della  presente  legge,  le  costruzioni  destinate  alla
navigazione da diporto sono denominate: 
    a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto; 
    b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche  se
con motore ausiliario, destinata alla navigazione da  diporto  avente
lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; 
    c)  imbarcazione  da  diporto:   ogni   unita'   destinata   alla
navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri
7,50 se a motore o a  metri  10  se  a  vela,  anche  se  con  motore
ausiliario; 
    d) natante da diporto: ogni unita' da  diporto  avente  lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se  a
vela, anche se con motore ausiliario.". 
  2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1  della  legge  11  febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge  6  marzo  1976,  n.  51,  e
sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile  1986,  n.  193,  e'
inserito il seguente: 
  "E' motoveliero l'unita' da diporto a propulsione mista,  meccanica
e a vela, in cui il rapporto tra  superficie  in  metri  quadrati  di
tutte le  vele  che  possono  essere  bordate  contemporaneamente  in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco
genoa e le vele di strallo e con esclusione  dello  spinnaker,  e  la
potenza  del  motore  in  cv  o  in  kw  sia   superiore   o   uguale
rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.". 
  3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971,  n.
50, e' sostituito dal seguente: 
  "Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   del   codice   della
navigazione, dei relativi regolamenti di  esecuzione  e  delle  altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate,  ad  ogni
effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda  non  superiore
alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica  ed  alle  25  in  ogni
altro caso, anche se l'imbarcazione  supera  detta  stazza,  fino  al
limite di 24 metri.". 
  4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n.  51,
e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Sono natanti: 
    a) le unita' da diporto a remi; 
    b)  le  unita'  da  diporto  aventi  lunghezza  fuori  tutto  non
superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela,  anche  se
con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori  tutto
non superiore a metri 10.". 
  5. Dopo il primo comma dell'articolo 13  della  legge  11  febbraio
1971, n. 50, come sostituito dall'articolo  7  della  legge  6  marzo
1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986,  n.  193,
e' inserito il seguente: 
  "La lunghezza fuori tutto e' la distanza, misurata in linea  retta,
tra il punto  estremo  anteriore  della  prora  e  il  punto  estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le  appendici  non  costituenti
parti strutturali dello scafo, come le delfiniere, il  bompresso,  le
piattaforme poppiere e similari.". 
  6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della  legge  11  febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "La  navigazione  e  l'utilizzazione  delle   unita'   da   diporto
denominate  acquascooters  o  moto  d'acqua  e  mezzi  similari  sono
disciplinate con ordinanze delle  competenti  autorita'  marittime  o
della navigazione interna.". 
  7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, cosi' come introdotto dall'articolo  12  della  legge  26  aprile
1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
  "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono
stabilite le norme tecniche per determinare il numero  massimo  delle
persone trasportabili, il  numero  minimo  delle  persone  componenti
l'equipaggio dei natanti di cui  al  presente  articolo,  nonche'  la
potenza minima e massima dei motori installabili  a  bordo  di  detti
natanti, in base al loro dislocamento ed alle  altre  caratteristiche
strutturali.".