IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  impedire  che
imputati  e condannati per gravi reati di criminalita' organizzata, o
per reati strumentali al  proliferare  della  stessa,  continuino  ad
avere  la  disponibilita'  di  patrimoni sproporzionati all'attivita'
svolta o al reddito dichiarato, pur  quando  non  sono  in  grado  di
giustificarne  la lecita provenienza, e detta disponibilita' dei beni
puo' invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione
di altri reati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 giugno 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992,  n.  356,  e'   sostituita   dalla   seguente:   "Trasferimento
fraudolento di valori".