IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di conformare la
disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti  nei  settori
dell'editoria  e  della radiodiffusione alle normative comunitarie di
cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,  e  di  assicurare
altresi'   al   Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria
l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per  l'esercizio
delle   funzioni  istituzionali,  uniformando  i  flussi  informativi
provenienti dagli operatori del settore editoriale e  da  quelli  del
settore radiotelevisivo;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  ampliare
l'ambito temporale di protezione dei  diritti  relativi  all'utilizzo
delle opere di ingegno, nonche' di garantire l'ulteriore prosecuzione
dell'esercizio  degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale,
da parte delle emittenti autorizzate;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 giugno 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
                 per la radiodiffusione e l'editoria
  1. Il Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria  determina  con
propri  provvedimenti  da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana stabilendo altresi' le modalita' e i  termini  di
comunicazione,  i  dati  contabili  ed  extra  contabili,  nonche' le
notizie che i soggetti di cui  agli  articoli  11,  commi  secondo  e
quarto,  12,  18,  commi  primo,  secondo e terzo, e 19, comma primo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416,  all'articolo  11  della  legge  7
agosto  1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.  323,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a
trasmettere al suo Ufficio.
  2. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione  e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e  documenti  ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, fissando i relativi
termini, i dati ivi previsti sono  stabiliti  dal  Garante  medesimo,
anche  avuto  riguardo  alle  voci  di  stato patrimoniale e di conto
economico di cui agli articoli 2424 e  seguenti  del  codice  civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto  legislativo  9  aprile  1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo,  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,   come   sostituito
dall'articolo  1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo
37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di  cui  al
comma  1, nonche' alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse
norme, uno o piu' soggetti di cui al comma 1.
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di cui al
presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione  e
l'editoria  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.