IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresi' al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare l'ambito temporale di protezione dei diritti relativi all'utilizzo delle opere di ingegno, nonche' di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonche' le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio. 2. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al comma 1, nonche' alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o piu' soggetti di cui al comma 1. 4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.