IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attivita' economiche e favorire
la  ripresa  delle  attivita'   imprenditoriali,   nonche'   per   la
semplificazione di procedimenti in materia urbanistico-edilizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
finanze, del tesoro,  del'la  difesa,  dell'ambiente  e  per  i  beni
culturali e ambientali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Definizione delle violazioni edilizie 
  1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
ulteriormente modificate dal  presente  decreto,  si  applicano  alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30  per
cento  della  volumetria  della  costruzione   originaria   o   nuove
costruzioni superiori ai 750 metri cubi  in  relazione  alla  singola
richiesta di concessione edilizia in sanatoria. 
  2. I termini contenuti nelle disposizioni  di  cui  al  comma  1  e
decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  o  delle  leggi   di   successiva   modificazione   o
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985  e  dal  16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la  misura  dell'oblazione,  prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione  al
periodo dal 30 gennaio  1977  al  1  ottobre  1983,  e'  moltiplicata
rispettivamente per 4 e per 6. 
  4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3,
e' elevata di un importo pari alla meta' nei comuni  con  popolazione
superiore  ai  centomila  abitanti  e  nei  comuni  turistici  ed  e'
diminuita di un importo pari alla meta' nei  comuni  con  popolazione
inferiore ai tremila abitanti. 
  5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,  con
la prova del  pagamento  dell'oblazione  deve  essere  presentata  al
comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 31  ottobre
1994. La documentazione,  di  cui  all'articolo  35  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituita  da  apposita  dichiarazione  del
richiedente, resa ai sensi dell'articolo  4  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15.  Resta  ferma,  ove  prescritto,  la   necessita'   di
presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla
lettera b) del terzo  comma,  nonche'  del  progetto  di  adeguamento
statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. 
  6. Le  modalita'  di  riscossione  e  versamento  all'erario  delle
oblazioni con rateizzazione del 30% al 31 ottobre 1994 e del  70%  al
30 aprile 1995 previste dal presente decreto sono determinate,  entro
trenta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto  del  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed  il
Ministro del tesoro. 
  7. I soggetti che hanno presentato  domanda  di  concessione  o  di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro  aventi  causa,  se  non  e'  stata
interamente corrisposta l'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda,  versare,  in
luogo della somma residua, il triplo della differenza  tra  la  somma
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 ottobre 1994. 
  8. Il pagamento dell'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma  7,
degli  oneri  di  concessione  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  la
documentazione di cui al comma 5 ed il decorso del termine di un anno
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto senza l'adozione di un  provvedimento  negativo  del
comune, equivale  a  concessione  o  ad  autorizzazione  edilizia  in
sanatoria. 
  9. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta  non  e'  interamente
corrisposta, le costruzioni realizzate senza  licenza  o  concessione
edilizia sono acquisite a titolo gratuito al  patrimonio  disponibile
del comune. 
  10. All'articolo 32 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  comma
primo, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Qualora  tale
parere non  venga  formulato  dalle  suddette  amministrazioni  entro
centoventi giorni dalla  domanda,  esso  si  intende  reso  in  senso
favorevole.". 
  11. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: "Il rilascio  della  concessione
edilizia o della autorizzazione in sanatoria per  opere  eseguite  su
immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno  1939,
n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e'  subordinato  al
parere favorevole della  amministrazione  preposta  alla  tutela  del
vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso  entro  centoventi
giorni   dalla   domanda   il   richiedente   puo'    impugnare    il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione.". 
  12. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies  del  decreto-legge  27
giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi  di  sanatoria  previsti
dal presente decreto.