IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'uniformita' di miglioramento  economico  per  l'anno  1994  tra  il
personale statale  disciplinato  ovvero  escluso  dalle  disposizioni
sulla contrattazione collettiva  di  cui  al  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed  integrazioni,  e  di
disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del
pubblico impiego; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle finanze, di  grazia  e  giustizia,
delle risorse agricole, alimentari e  forestali,  della  difesa,  del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     Il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  143  del  21  giugno
1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.