IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di  concerto
con  i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
dell'interno, dei lavori pubblici, per la  funzione  pubblica  e  gli
affari regionali, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
      Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale 
  1. Al fine di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni  e  gli
enti  locali  definiscono,  anche  mediante  apposite  conferenze  di
servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  piani  finanziari   per   il
riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo  dal  1
gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che  non  risultino  coperti  con  i
contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi  di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche  e  private  e  con  i
contributi  di  cui  all'articolo  1,  commi  1   e   4-quater,   del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   485,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32.  L'autorizzazione
ad assumere  mutui  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 485 del  1992  e'  applicabile  alla  copertura  dei
disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993. 
  2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1
con un contributo decennale complessivo di lire 660  miliardi  annui.
Il contributo viene erogato agli enti locali e  alle  aziende  aventi
diritto tramite le regioni a statuto ordinario, una volta  completate
le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di  riparto
del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di  esercizio  delle
aziende di trasporto pubblico e private  adottate  per  il  1993.  Le
regioni assegnano le quote del contributo agli enti  locali  ed  alle
aziende entro tre mesi  dalla  avvenuta  erogazione  da  parte  dello
Stato. 
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna  regione
dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra'  comunque
risultare superiore al limite del 70 per cento e inferiore al  limite
del 40 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di  cui  al
comma 1, come rideterminati secondo i criteri  di  cui  al  comma  4.
L'eventuale eccedenza sara'  ripartita  tra  le  regioni  secondo  le
aliquote di cui al comma 2. 
  4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2,
i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai  conti  consultivi  dei
servizi pubblici debitamente  approvati,  ovvero  dai  bilanci  delle
imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo  V,
capo  V,  sezione  IX,  del  codice  civile,  sono  rideterminati  in
conformita' ai criteri adottati per l'applicazione del  decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio  1987,  n.  18,  con  particolare   riferimento   a   quelli
concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per  il  trattamento
di fine rapporto e lo  scorporo,  per  le  aziende  miste,  dei  dati
gestionali afferenti  a  servizi  diversi  da  quelli  del  trasporto
pubblico locale. Uno o piu' soggetti in possesso  dei  requisiti  per
l'iscrizione  al  registro  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.   88,   esprimono   un   giudizio
professionale sull'attendibilita'  dei  dati  cosi'  rideterminati  e
sulla loro capacita' di rappresentare le situazioni patrimoniali,  le
situazioni finanziarie ed  i  risultati  economici  conseguiti  dalle
aziende. 
  5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma  2,  le
regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1994, al
Ministero dei trasporti e della navigazione  apposita  certificazione
da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma  1.  Decorso
il predetto termine,  il  contributo  viene  ripartito  tra  le  sole
regioni adempienti. Le modalita' per la struttura, la redazione e  la
presentazione delle certificazioni, sono stabilite  con  decreto  del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994. 
  6.  Il  contributo  e'  erogato  a  condizione  che  il  piano   di
riassorbimento dei disavanzi di cui  al  comma  1  risulti  approvato
dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In
ogni caso, il contributo e' sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997
non siano  stati  effettuati  i  trasferimenti  di  competenza  delle
regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi  e  risultanti  dai
piani di riassorbimento approvati. A  tal  fine  non  possono  essere
utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive  alienazioni  di
cespiti a terzi. 
  7. A decorrere dall'esercizio avente  inizio  il  1  gennaio  1996,
l'erogazione del contributo e' sospesa per le  aziende  di  trasporto
che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento
del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto a quello
relativo al 1993, pari rispettivamente: 
    a) ad almeno sette punti percentuali,  qualora  il  rapporto  nel
1993 sia stato inferiore alla misura del  15  per  cento,  garantendo
comunque il raggiungimento di tale misura; 
    b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora  il  rapporto  nel
1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed  inferiore  al  30  per
cento; 
    c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il  rapporto  nel
1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le
aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento,
sara' sufficiente non peggiorare tale rapporto. 
  8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma  7
puo' valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di
detto  periodo   sia   accertato   il   mancato   conseguimento   del
miglioramento del rapporto tra i proventi  del  traffico  e  i  costi
nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le  aziende
il diritto all'erogazione del contributo e  il  relativo  importo  e'
utilizzato dalle  regioni  interessate  per  favorire  l'adozione  di
interventi diretti ad aumentare l'efficienza del  trasporto  pubblico
locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque  meno
qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi del
traffico e i costi sia inferiore al 15 per cento. 
  9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente  articolo,  il
concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e  degli
enti locali  che  hanno  gia'  dato  copertura,  anche  parziale,  ai
disavanzi di cui al comma 1.