IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  che  consentano  la  realizzazione  di  interventi   di
disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, dei  lavori  pubblici,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia,
ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il
risanamento  delle  acque  del  bacino   idrografico   immediatamente
sversante nella laguna di Venezia', elaborano,  entro  il  30  giugno
1995, progetti di  fognatura  e  di  depurazione  delle  acque  usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e
di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo  criteri
e tecnologie adeguati a  realizzare  nell'intera  area  lagunare  gli
obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per  le
aree  sensibili.  Il  comune  di  Venezia  provvede   alla   suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 139. 
   2. I progetti sono approvati dalla regione  Veneto  previo  parere
della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui  all'articolo
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo  4
della legge 8  novembre  1991,  n.  360.  L'approvazione  costituisce
altresi' variante agli  strumenti  urbanistici  generali  e  comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
   3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del  presente  articolo,  non
dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo scarico  delle  acque
reflue  provenienti  dagli  insediamenti  civili  di  cui  ai   commi
undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle  aziende
artigiane produttive,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,  dagli  enti
assistenziali  e  dalle  aziende   turistiche   ricettive   e   della
ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo  i
progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al
presente comma superiori a cento abitanti equivalenti  devono  essere
basati  sull'impiego  delle   migliori   tecnologie   applicabili   e
gestibili, a costi  sostenibili  e  tenendo  conto  della  situazione
urbanistica  ed  edilizia  specifica.  Le  tipologie  degli  impianti
individuali o le relative prestazioni  depurative  sono  identificate
dalla regione Veneto con il  piano  regionale  di  risanamento  delle
acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal  fine  integrato,
per  il  trattamento  degli  scarichi  superiori  a  cento   abitanti
equivalenti, entro il 30 settembre  1994.  I  caratteri  di  qualita'
delle acque degli effluenti degli  impianti  individuali  di  cui  al
presente comma possono eccedere  i  limiti  stabiliti  dalla  tabella
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  settembre
1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali  di  igiene  e
sanita'. 
   4. Il sindaco del comune di Venezia e il  sindaco  del  comune  di
Chioggia possono concedere contributi  ai  privati  per  l'esecuzione
delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di  tutte
le  unita'  edilizie  interessate   dai   progetti   di   intervento,
utilizzando le quote vincolate ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
   5. Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti  ospedalieri,
gli enti assistenziali,  le  aziende  turistiche  ricettive  e  della
ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato
o presentino ai  comuni  entro  il  30  novembre  1994  un  piano  di
adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro  il  30
giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti civili con  scarichi
di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere
completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4
si applicano anche alle  aziende  artigiane  produttive  che  abbiano
presentato o presentino ai  comuni  entro  il  30  novembre  1994  il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire
il criterio  preferenziale,  dovranno  tener  conto  del  rischio  di
inquinamento collegato e  quindi  della  particolarita'  del  caso  e
dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure  dell'avvenuta  completa
esecuzione  degli  interventi  previsti   nel   suddetto   piano   di
adeguamento degli scarichi. 
   6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi  di
cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali  per  i  reati  di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed  integrazioni.  Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi.".