IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con
il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del
decreto 21 marzo 1973 sopra citato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 21
settembre 1993;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale
del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 26 aprile 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'allegato I del decreto ministerilae 21 marzo 1973 e'
sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. Nell'allegato II, sezione 1, parte B - Additivi per materie
plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive
modificazioni:
a) Sono aggiunte le seguenti voci:
1) Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000 -
14.000: per PVC rigido.
2) Esteri degli acidi resinici e rosinici idrogenati con
glicerolo.
3) Esteri degli acidi resinici e rosinici idrogenati con
pentaeritrite.
4) 1, 3: 2, 4 - dimetil-benzilidene sorbitolo: per polipropilene.
5) N, N '-bis (3 - (3 ',5 '-di-terz. butil-4 ' - idrossifenil) -
propionil) - idrazide: per polietilene, polipropilene, polistirene
omo e copolimeri e poliacetali. Limite di migrazione specifica 15
ppm.
6) bis-(p-etilbenzilidene)-sorbitolo: per polipropilene, con
esclusione dal contatto con alimenti a gradazione alcolica superiore
al 20%.
7) 1,1-bis-(2-idrossi-3,5-di-terz.butilfenil)etano: per
polietilene, polipropilene, polistirene antiurto e copolimero di
acetato di vinile. Limite di migrazione specifica 5 ppm.
8) Sodio - L - Ascorbato.
9) Zinco carbonato.
b) Sono modificate le seguenti voci:
1) la dizione "Tetra-(2,4-di-terz.butilfenil)-4,4
'-difenil-di-fosfonio: per polietilene ad alta densita',
polipropilene, polistirene, policarbonato, ABS e PVC 0,3%. Limite di
migrazione specifica: 18 mg/kg" e' sostituita da: "Prodotti di
reazione del do-terz. butilfosfonito con bifenile, ottenuto per
condensazione del 2,4-di-terz.butilfenolo con il prodotto della
reazione di Friedel Craft del fosforo tricloruro e bifenile: per
polietilene, polipropilene, polistirene, policarbonato, ABS, PVC -
Limite di migrazione specifica: 18 mg/kg".
2) Alla voce: "tetrakis (metilen (3,5-di-terz.
butil-4-idrossi-idrocinnamato) - metano-", vengono aggiunti i
seguenti campi d'impiego: "polietilentereftalato e polistirolo
antiurto".
3) La voce "Esteri di acidi grassi con poliglicerolo per films
estensibili di PVC destinati al contatto con gli alimenti del tipo I,
in quantita' massima del 2% nella materia plastica" e' sostituita
dalla seguente: "Esteri di acidi grassi con poliglicerolo, per films
estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali e'
prevista la prova con i simulanti A e B) e di poliolefine destinati
al contatto con gli alimenti (con esclusione degli alimenti per i
quali e' prevista la prova con il simulante C)".
3. Nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri
del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive
modificazioni, vengono inserite le seguenti voci:
1) Prodotto di reazione del 4-metilfenolo con di-ciclopentadiene e
successiva alchilazione con isobutile; non per alimenti per i quali
e' prevista la prova con il simulante D. Limite di migrazione
specifica 30 ppm.
2) 2,4-bis-(ottil-tio-metil)-6-metilfenolo, con esclusione di
elastomeri destinati al contatto con alimenti grassi. Limite di
migrazione specifica 6 ppm.
3) Cloruro stannoso, alla dose dello 0,6%.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l'art. 3
del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), con il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di
acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di
banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti
ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre
1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18
febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni".
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato ed
aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del
presente decreto) sono i seguenti:
D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 31 agosto 1974;
D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 10 aprile 1975;
D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 22 luglio 1982;
D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 120 del 23 maggio 1985;
D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
D.M. 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministerale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.