IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Procedure di approvazione  di  progetti  di  opere  concernenti  reti
               ferroviarie o di impianti aeroportuali 
  1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15  dicembre  1990,
n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1994.