IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
febbraio  1965,  n.  115,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  si   procede   alla   modifica   delle
circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n.
300; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei  giornalisti  ed  il
consiglio interregionale della Puglia e Basilicata; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione  Basilicata
con sede del consiglio in Potenza. 
 
                    AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                    Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce 
            al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
             leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i 
                    regolamenti. 
                   - L'art. 2 del regolamento approvato con D.P.R. n. 
                    115/1965 e' cosi' formulato: 
              "Art. 2 (Modifica delle circoscrizioni territoriali). - 
            Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al 
              precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente 
             della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il 
           Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia 
              e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale 
                 dell'Ordine dei giornalisti e i consigli regionali e 
                    interregionali interessati". 
               - Il D.P.R. n. 300/1972 reca: "Istituzione dell'ordine 
                    dei  giornalisti  per  la  regione  Trentino-Alto
          Adige". 
                      - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
              Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato 
                dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il 
                    seguente: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente 
             della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
           pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
                    essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
              decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
                  quelli relativi a materie riservate alla competenza 
                    regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
                    tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
            amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
                    dalla legge; 
                         c) (soppressa). 
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
                 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
                Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la 
            disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta 
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi 
            della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' 
             regolamentare del Governo, determinano le norme generali 
           regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle 
              norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle 
                    norme regolamentari. 
                  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di 
                  autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge 
              espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, 
           per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
            adottati con decreti interministeriali, ferma restando la 
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
             dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
            dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
                    del  Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
                  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti 
              ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere 
                  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
               registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
                    Gazzetta Ufficiale".