IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il consiglio interregionale della Puglia e Basilicata; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 2 del regolamento approvato con D.P.R. n. 115/1965 e' cosi' formulato: "Art. 2 (Modifica delle circoscrizioni territoriali). - Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i consigli regionali e interregionali interessati". - Il D.P.R. n. 300/1972 reca: "Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; c) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".